La riservatezza delle conversazioni intercorrenti fra il ristretto ed il legale si rivela fondamentale al fine di consentire una piena attuazione del diritto di difesa; risultano, pertanto, vietate eventuali captazioni, il cui contenuto non può, ai sensi di quanto statuito dall’art. 103, comma 7, c.p.p. – come novellato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e confermato dal successivo d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. nella l. 28 febbraio 2020, n. 7 – né essere utilizzato, né essere trascritto nel verbale delle operazioni di intercettazione.
COLLOQUI DIFENSIVI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
DANILA,CERTOSINO
2020-01-01
Abstract
La riservatezza delle conversazioni intercorrenti fra il ristretto ed il legale si rivela fondamentale al fine di consentire una piena attuazione del diritto di difesa; risultano, pertanto, vietate eventuali captazioni, il cui contenuto non può, ai sensi di quanto statuito dall’art. 103, comma 7, c.p.p. – come novellato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e confermato dal successivo d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. nella l. 28 febbraio 2020, n. 7 – né essere utilizzato, né essere trascritto nel verbale delle operazioni di intercettazione.File in questo prodotto:
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