Sviluppato da un’audizione alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, l’articolo analizza una proposta di legge volta ad attribuire a ogni parlamentare il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, per minima integrazione della legge n. 241 del 1990. Essa trascura la profonda differenza di natura giuridica che separa l’accesso comune (disciplinato dalla legge n. 241 del 1990) dall’accesso funzionale all’esercizio del mandato parlamentare (che tende a introdurre). L’uno è attuazione di una libertà costituzionale; l’altro è attribuzione di una prerogativa al singolo componente dell’organo rappresentativo: deroga, dunque, al principio di eguaglianza che richiede di essere giustificata. La differenza di natura si riverbera in un’esigenza di disciplina a orientamento opposto: massima apertura per l’accesso-libertà; massima delimitazione per l’accesso-prerogativa. Tale esigenza non può essere soddisfatta attraverso un intervento di minima integrazione della legge 241 del 1990. L’autore ritiene necessario rivalutare ed eventualmente riarticolare la proposta nel contesto degli strumenti di informazione parlamentare, privilegiando quelli d’informazione collegiale. Essi sono già sanciti dai regolamenti delle due Camere, che peraltro sono in corso di riscrittura
Taken from a Hearing at the Chamber of Deputies’ Constitutional Committee, this article analyzes a bill designed to grant the right of access to any administrative document to any parliamentarian, by means of a minimal integration of Law No. 241 of 1990. It neglects the deep legal difference existing between the common access (governed by Law No. 241 of 1990) and the access aimed to exert the parliamentary mandate (which it tends to introduce). The first is the realization of a constitutional right to freedom; the second is the attribution of a privilege to the individual members of a representative body: thus, it represents a waive from the principle of equality that needs to be justified. The difference nature reflects the need of a discipline with opposite orientation: maximum openness for the freedom-access; maximum limitation for the privilege-access. This necessity cannot be satisfied by a minimal integration of Law No. 241 of 1990. The author considers essential to re-evaluate and possibly reorganize the proposal in the context of the instruments of parliamentary information, privileging those of collegial information. They are already sanctioned in the Rules of Procedure of the two Houses, which are also going through a rewriting process.
Il diritto di accesso ai documenti come libertà e come prerogativa
Pierdomenico Logroscino
2014-01-01
Abstract
Sviluppato da un’audizione alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, l’articolo analizza una proposta di legge volta ad attribuire a ogni parlamentare il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, per minima integrazione della legge n. 241 del 1990. Essa trascura la profonda differenza di natura giuridica che separa l’accesso comune (disciplinato dalla legge n. 241 del 1990) dall’accesso funzionale all’esercizio del mandato parlamentare (che tende a introdurre). L’uno è attuazione di una libertà costituzionale; l’altro è attribuzione di una prerogativa al singolo componente dell’organo rappresentativo: deroga, dunque, al principio di eguaglianza che richiede di essere giustificata. La differenza di natura si riverbera in un’esigenza di disciplina a orientamento opposto: massima apertura per l’accesso-libertà; massima delimitazione per l’accesso-prerogativa. Tale esigenza non può essere soddisfatta attraverso un intervento di minima integrazione della legge 241 del 1990. L’autore ritiene necessario rivalutare ed eventualmente riarticolare la proposta nel contesto degli strumenti di informazione parlamentare, privilegiando quelli d’informazione collegiale. Essi sono già sanciti dai regolamenti delle due Camere, che peraltro sono in corso di riscritturaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.