Il giudice di pace italiano rientra nella nozione di giurisdizione di uno degli Stati membri ai sensi dell’art. 267 TFUE. Il giudice di pace può rientrare nella nozione di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in quella di lavoratore a tempo determinato contenuta nella clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, qualora il giudice nazionale accerti che le sue prestazioni siano reali, effettive e remunerate. I giudici di pace italiani hanno diritto alle ferie retribuite nell’ipotesi in cui si trovino in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.
Il giudice di pace italiano al vaglio della Corte di giustizia UE. Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 luglio 2020, causa C-658/18, Governo della Repubblica italiana
pesce
2020-01-01
Abstract
Il giudice di pace italiano rientra nella nozione di giurisdizione di uno degli Stati membri ai sensi dell’art. 267 TFUE. Il giudice di pace può rientrare nella nozione di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in quella di lavoratore a tempo determinato contenuta nella clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, qualora il giudice nazionale accerti che le sue prestazioni siano reali, effettive e remunerate. I giudici di pace italiani hanno diritto alle ferie retribuite nell’ipotesi in cui si trovino in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.