In tale lavoro, dopo aver chiarito e risolto alcuni “equivoci concettuali” talvolta evidenziati dall’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, basati sull’erronea convinzione secondo la quale i coniugi non potrebbero stipulare tra loro veri e propri contratti, ma solo “convenzioni”, dall’incerta natura giuridica, ed aver invece dimostrato la natura squisitamente contrattuale degli accordi diretti a regolare la vita familiare, si afferma la conseguente natura irrevocabile del consenso prestato da ciascun coniuge alla separazione, anche qualora lo “jus poenitendi” sia esercitato prima dell’omologazione giudiziale. Ciò perché la natura contrattuale dell’accordo coniugale renderebbe impossibile recedere dal contratto, in mancanza di un nuovo accordo contrario delle due parti; né tale irrevocabilità potrebbe essere ritenuta lesiva del carattere “pubblicistico” della famiglia, e della sua funzione sociale, nel più ampio contesto statale. Infatti, la disciplina contrattuale è ormai diretta a proteggere i diritti della parte debole ed a garantire anche la piena dignità della persona, oltre che limitarsi a regolare gli aspetti patrimoniali; pertanto, non sembra più ammissibile giustificare e prevedere una disciplina “differenziata” e “specialistica” degli istituti familiari, che non potrebbero così derogare in modo irragionevole ai principi fondamentali, stabiliti in materia contrattuale. Sembra così corretto ritenere che il consenso prestato da ciascun coniuge per la separazione e per il divorzio non sia più revocabile, dopo la sottoscrizione dell’accordo di separazione. Tali considerazioni sarebbero, peraltro, confermate dall’interpretazione evolutiva e sistematica della normativa processuale; conseguentemente, il consenso non sarebbe revocabile né espressamente né “tacitamente”, con la mancata costituzione di una delle parti in giudizio, potendo il giudice della separazione procedere nel giudizio anche in assenza del convenuto, e quindi in mancanza della verbalizzazione del consenso, ormai “cristallizzato” nell’accordo, per il quale è stato depositato il relativo ricorso

Autonomia contrattuale familiare ed irrevocabilità del consenso nella separazione personale dei coniugi

NANNA, Concetta Maria
2012-01-01

Abstract

In tale lavoro, dopo aver chiarito e risolto alcuni “equivoci concettuali” talvolta evidenziati dall’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, basati sull’erronea convinzione secondo la quale i coniugi non potrebbero stipulare tra loro veri e propri contratti, ma solo “convenzioni”, dall’incerta natura giuridica, ed aver invece dimostrato la natura squisitamente contrattuale degli accordi diretti a regolare la vita familiare, si afferma la conseguente natura irrevocabile del consenso prestato da ciascun coniuge alla separazione, anche qualora lo “jus poenitendi” sia esercitato prima dell’omologazione giudiziale. Ciò perché la natura contrattuale dell’accordo coniugale renderebbe impossibile recedere dal contratto, in mancanza di un nuovo accordo contrario delle due parti; né tale irrevocabilità potrebbe essere ritenuta lesiva del carattere “pubblicistico” della famiglia, e della sua funzione sociale, nel più ampio contesto statale. Infatti, la disciplina contrattuale è ormai diretta a proteggere i diritti della parte debole ed a garantire anche la piena dignità della persona, oltre che limitarsi a regolare gli aspetti patrimoniali; pertanto, non sembra più ammissibile giustificare e prevedere una disciplina “differenziata” e “specialistica” degli istituti familiari, che non potrebbero così derogare in modo irragionevole ai principi fondamentali, stabiliti in materia contrattuale. Sembra così corretto ritenere che il consenso prestato da ciascun coniuge per la separazione e per il divorzio non sia più revocabile, dopo la sottoscrizione dell’accordo di separazione. Tali considerazioni sarebbero, peraltro, confermate dall’interpretazione evolutiva e sistematica della normativa processuale; conseguentemente, il consenso non sarebbe revocabile né espressamente né “tacitamente”, con la mancata costituzione di una delle parti in giudizio, potendo il giudice della separazione procedere nel giudizio anche in assenza del convenuto, e quindi in mancanza della verbalizzazione del consenso, ormai “cristallizzato” nell’accordo, per il quale è stato depositato il relativo ricorso
2012
978-88-495-2391-1
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