Il contributo affronta il tema dei limiti posti dal legislatore nazionale al ricorsoall’in house providing. Se a livello eurounitario, sussistendo taluni requisiti codificati, l’affidamento in autoproduzione di beni e servizi è considerato potersi utilizzare al di fuori dell’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica, quale risultato di una libera scelta organizzativa delle autorità pubbliche, il legislatore italiano adotta, invece, criteri più restrittivi per consentire agli enti interessati di costituire società in housee/o di procedere ad affidamenti diretti a queste ultime. Le questioni relative alla legittimità costituzionaledegli oneri aggiuntivi di cui all’art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016, e quelle relative alla loro compatibilità con l’art. 12, par. 3, della Direttiva 2014/24 UE sono state risolte di recente, rispettivamente, dalla Corte costituzionale e dalla CGUE con esiti che suscitano qualche perplessità. This paper is aimed at analyzing the issue of the limits set by the italian legislator on the use of in house providing. Nothing in the Directive 24/2014 UE obliges member States to contract out or externalize the provision of services that they wish to provide themselves or to organise by means other than public contracts within the meaning of this Directive. Issues relating to the constitutional legitimacy of the additional charges pursuant to art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50 of 2016 as well as their compatibility with art. 12, par. 3,of Directive 2014/24 EU have been recently resolved, respectively, by the Constitutional Court and the CJEU with results that give rise to some perplexities.

Ricorso “condizionato” all’in house providing e principio di «libera amministrazione delle autoritá pubbliche»: una contraddizione solo apparente per CGUE e Corte costituzionale

C. P. Guarini
2020-01-01

Abstract

Il contributo affronta il tema dei limiti posti dal legislatore nazionale al ricorsoall’in house providing. Se a livello eurounitario, sussistendo taluni requisiti codificati, l’affidamento in autoproduzione di beni e servizi è considerato potersi utilizzare al di fuori dell’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica, quale risultato di una libera scelta organizzativa delle autorità pubbliche, il legislatore italiano adotta, invece, criteri più restrittivi per consentire agli enti interessati di costituire società in housee/o di procedere ad affidamenti diretti a queste ultime. Le questioni relative alla legittimità costituzionaledegli oneri aggiuntivi di cui all’art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016, e quelle relative alla loro compatibilità con l’art. 12, par. 3, della Direttiva 2014/24 UE sono state risolte di recente, rispettivamente, dalla Corte costituzionale e dalla CGUE con esiti che suscitano qualche perplessità. This paper is aimed at analyzing the issue of the limits set by the italian legislator on the use of in house providing. Nothing in the Directive 24/2014 UE obliges member States to contract out or externalize the provision of services that they wish to provide themselves or to organise by means other than public contracts within the meaning of this Directive. Issues relating to the constitutional legitimacy of the additional charges pursuant to art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50 of 2016 as well as their compatibility with art. 12, par. 3,of Directive 2014/24 EU have been recently resolved, respectively, by the Constitutional Court and the CJEU with results that give rise to some perplexities.
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