La sentenza in commento condiziona la validità della conciliazione in sede sindacale ai fini richiesti dall’art. 2113 c.c., al rispetto della modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi e allo svolgimento - da parte del rappresentante sindacale - di una reale ed effettiva assistenza al lavoratore.

Sui presupposti di validità delle rinunzie e transazioni concluse in sede di conciliazione sindacale

Voza Roberto
2019-01-01

Abstract

La sentenza in commento condiziona la validità della conciliazione in sede sindacale ai fini richiesti dall’art. 2113 c.c., al rispetto della modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi e allo svolgimento - da parte del rappresentante sindacale - di una reale ed effettiva assistenza al lavoratore.
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