Al detenuto bisogna riconoscere il “diritto al colloquio” al pari delle persone libere, salvo tassative esigenze di sicurezza, purché proporzionali e specifiche. Emerge, prima di tutto, la prerogativa insopprimibile dei dialoghi con il difensore, in fase cautelare come in quella esecutiva, aree nelle quali va ancora riconosciuta l’insufficienza del dato legislativo. Ma non meno significativi per lo sviluppo della personalità sono i colloqui con “altri soggetti”, come i familiari - con i quali il recluso ha il diritto di mantenere forme di comunicazione in piena rispondenza ai principi fondamentali - e i “garanti dei diritti dei detenuti”, che svolgono un ruolo proattivo per la tutela delle persone private della libertà. Con tali “colloqui” hanno in comune solo il nomen gli incontri che il recluso può avere con talune autorità al solo scopo di favorire l’intervento giudiziario e/o la collaborazione processuale.
PERSONA IN VINCULIS E DIRITTO AL COLLOQUIO.
CERTOSINO, DANILA
2020-01-01
Abstract
Al detenuto bisogna riconoscere il “diritto al colloquio” al pari delle persone libere, salvo tassative esigenze di sicurezza, purché proporzionali e specifiche. Emerge, prima di tutto, la prerogativa insopprimibile dei dialoghi con il difensore, in fase cautelare come in quella esecutiva, aree nelle quali va ancora riconosciuta l’insufficienza del dato legislativo. Ma non meno significativi per lo sviluppo della personalità sono i colloqui con “altri soggetti”, come i familiari - con i quali il recluso ha il diritto di mantenere forme di comunicazione in piena rispondenza ai principi fondamentali - e i “garanti dei diritti dei detenuti”, che svolgono un ruolo proattivo per la tutela delle persone private della libertà. Con tali “colloqui” hanno in comune solo il nomen gli incontri che il recluso può avere con talune autorità al solo scopo di favorire l’intervento giudiziario e/o la collaborazione processuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.