La Corte costituzionale, con riguardo alla questione di costituzionalità proposta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nell’ambito del procedimento attivato ai sensi dell’art. 243-quater, d.lgs. n. 267 del 2000, nell’ampliare l’elenco dei procedimenti di controllo nei quali la Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni di costituzionalità è giunta correttamente ad una pronuncia di ammissibilità sotto entrambi gli aspetti considerati (quello relativo alla “pregiudizialità” e quello concernente la “incidentalità”), utilizzando il proprio potere interpretativo delle regole del processo costituzionale. In sintesi in questo caso si tratta di un corretto “uso” del processo costituzionale in mancanza del quale, assai difficilmente questioni simili sarebbero giunte al vaglio del giudice delle leggi.
La legittimazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in materia di equilibri finanziari: sul corretto uso del processo costituzionale
Lagrotta
2020-01-01
Abstract
La Corte costituzionale, con riguardo alla questione di costituzionalità proposta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nell’ambito del procedimento attivato ai sensi dell’art. 243-quater, d.lgs. n. 267 del 2000, nell’ampliare l’elenco dei procedimenti di controllo nei quali la Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni di costituzionalità è giunta correttamente ad una pronuncia di ammissibilità sotto entrambi gli aspetti considerati (quello relativo alla “pregiudizialità” e quello concernente la “incidentalità”), utilizzando il proprio potere interpretativo delle regole del processo costituzionale. In sintesi in questo caso si tratta di un corretto “uso” del processo costituzionale in mancanza del quale, assai difficilmente questioni simili sarebbero giunte al vaglio del giudice delle leggi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.