Il rapido sviluppo che ha interessato le imprese di ingegneria, capaci di offrire la realizzazione di grandi progetti nell’estesa area di applicazione dei relativi «contratti di engineering» nei rapporti commerciali internazionali e nella prassi negoziale italiana, nonché l’evoluzione del diritto giurisprudenziale e della normativa - sui lavori e contratti pubblici e, di recente, sulla “nuova società tra professionisti” - hanno determinano un rinnovato interesse nei confronti dell’«engineering» che, nella realtà della contrattualistica moderna, è un esempio concreto - tra i più significativi - del concetto di «contratto» inteso quale «operazione economica»: fattispecie complessa e non semplice. Il «lento cammino» verso la liceità è stato determinato dall’iniziale asserita qualificazione - assunta inizialmente da parte della giurisprudenza - delle società di ingegneria (o di progettazione industriale) quali species del genus «società di professionisti», il cui oggetto (era) costituito dall’esercizio di una determinata professione, con comunione di spese e di utili tra i soci, vietate dall’art.2, l. n.1815 del 1939, sulla «disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza». L’atteso riconoscimento in via normativa della liceità delle società di ingegneria - e dei relativi contratti - si realizza con l. 11 febbraio 1994, n.109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (c.d. l. Merloni) e successive modifiche. L’intera problematica è stata rivisitata con l’introduzione dei commi 6, 7 e 8 dell’art.17 ad opera della l. 18 novembre 1998, n.415 (c.d. Merloni-ter), a séguito dell’avvenuta abrogazione del divieto di costituzione di società tra professionisti, disposta con l’art.24, comma 1, l. 7 agosto 1997, n.266 (c.d. l. Bersani). Il «presente» delle società di ingegneria (e professionali) è rappresentato dal d. lg. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici), il cui art. 90 riproduce, sia pure con talune varianti terminologiche, l’art.17, l. n.109 del 1994, così come rimodellato durante il percorso normativo della l. Merloni, ridisegnando l’intero quadro normativo degli appalti pubblici. L’engineering, in assenza di una disciplina legale - è, non un tipo legale, ma un tipo sociale - e in coerenza con la sua affermazione ed evoluzione nella prassi del commercio internazionale, trova la sua «vera fonte» nelle varie Guide alla stipulazione dei contratti, nei «contratti standard», o comunque condizioni generali di contratto, nonché nei codici di comportamento, predisposti dalle federazioni internazionali delle associazioni di categoria degli operatori direttamente interessati (quali la FIDIC inglese e la ORGALIME belga) o da organizzazioni intergovernative (quale, ad esempio, la Economic Commission for Europe - ECE dell’Onu).
L'engineering tra impresa, contratto e prassi internazionale
LABANCA, Giuseppe
2012-01-01
Abstract
Il rapido sviluppo che ha interessato le imprese di ingegneria, capaci di offrire la realizzazione di grandi progetti nell’estesa area di applicazione dei relativi «contratti di engineering» nei rapporti commerciali internazionali e nella prassi negoziale italiana, nonché l’evoluzione del diritto giurisprudenziale e della normativa - sui lavori e contratti pubblici e, di recente, sulla “nuova società tra professionisti” - hanno determinano un rinnovato interesse nei confronti dell’«engineering» che, nella realtà della contrattualistica moderna, è un esempio concreto - tra i più significativi - del concetto di «contratto» inteso quale «operazione economica»: fattispecie complessa e non semplice. Il «lento cammino» verso la liceità è stato determinato dall’iniziale asserita qualificazione - assunta inizialmente da parte della giurisprudenza - delle società di ingegneria (o di progettazione industriale) quali species del genus «società di professionisti», il cui oggetto (era) costituito dall’esercizio di una determinata professione, con comunione di spese e di utili tra i soci, vietate dall’art.2, l. n.1815 del 1939, sulla «disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza». L’atteso riconoscimento in via normativa della liceità delle società di ingegneria - e dei relativi contratti - si realizza con l. 11 febbraio 1994, n.109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (c.d. l. Merloni) e successive modifiche. L’intera problematica è stata rivisitata con l’introduzione dei commi 6, 7 e 8 dell’art.17 ad opera della l. 18 novembre 1998, n.415 (c.d. Merloni-ter), a séguito dell’avvenuta abrogazione del divieto di costituzione di società tra professionisti, disposta con l’art.24, comma 1, l. 7 agosto 1997, n.266 (c.d. l. Bersani). Il «presente» delle società di ingegneria (e professionali) è rappresentato dal d. lg. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici), il cui art. 90 riproduce, sia pure con talune varianti terminologiche, l’art.17, l. n.109 del 1994, così come rimodellato durante il percorso normativo della l. Merloni, ridisegnando l’intero quadro normativo degli appalti pubblici. L’engineering, in assenza di una disciplina legale - è, non un tipo legale, ma un tipo sociale - e in coerenza con la sua affermazione ed evoluzione nella prassi del commercio internazionale, trova la sua «vera fonte» nelle varie Guide alla stipulazione dei contratti, nei «contratti standard», o comunque condizioni generali di contratto, nonché nei codici di comportamento, predisposti dalle federazioni internazionali delle associazioni di categoria degli operatori direttamente interessati (quali la FIDIC inglese e la ORGALIME belga) o da organizzazioni intergovernative (quale, ad esempio, la Economic Commission for Europe - ECE dell’Onu).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.