La direttiva 2008/115 costituisce certamente la manifestazione normativa più saliente della politica dei rimpatri dell’UE. L’art. 9 prevede che gli Stati possono rinviare l’allontanamento dello straniero in condizione irregolare, tenendo conto, in particolare, di circostanze in cui possano venire in gioco «le condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo»; nonché di alcune ragioni tecniche. La direttiva è suscettibile, in qualche misura, di operare nei contesti richiamati, a mezzo dell’art. 14. Rispetto a quanto precede, vale la pena di ricordare brevemente gli svolgimenti della Corte di giustizia nella causa Abdida e, in particolare, le conclusioni dell’Avvocato generale Bot. In siffatte conclusioni l’attenzione è concentrata, non sullo status di migrante in condizione irregolare, bensì sull’individuo, come tale meritevole di un «livello di vita dignitoso». Al fine di facilitare i rimpatri, l’UE e gli Stati membri hanno concluso accordi di riammissione che favoriscono l’allontanamento dei migranti in condizione irregolare. L’UE e gli Stati membri hanno anche intensificato i loro sforzi per facilitare la cooperazione pratica in materia di riammissione con i paesi di origine dei migranti irregolari. La pratica della conclusione di accordi informali di riammissione ha l’effetto di ostacolare il controllo giudiziario e le garanzie procedurali a favore degli individui. Le indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo costituiscono un punto di riferimento per gli operatori giuridici al fine di applicare gli accordi e strumenti di riammissione conformemente ai diritti umani individuali

Directive 2008/115 is certainly the most salient regulatory manifestation of the EU’s return policy. Art. 9, para 2, provides that «Member States may postpone removal for an appropriate period taking into account the specific circumstances of the individual case. Member States shall in particular take into account: (a) the third-country national’s physical state or mental capacity»; and some technical reasons. The directive is likely, to some extent, to operate in the contexts referred to, by means of art. 14. With respect to the foregoing, it is worth recalling the developments of the Court of Justice in the Abdida case; in particular, the opinion of Advocate General Bot. In such opinion the attention is focused not on the status of migrant in an irregular condition, but on the individual, as such deserving of a «dignified standard of living». In order to facilitate return, the EU and Member States have entered into readmission agreements that enable the removal of migrants who are irregularly present on the territory of a given State party to these agreements. The EU and member States have intensified their efforts to facilitate practical cooperation concerning readmission with the countries of origin of irregular migrants. The conclusion of informal readmission arrangements, for that purpose, has the effect of hindering the judicial control and procedural guarantees of individuals. The indications of the EU Court of Justice and of the European Court of Human Rights constitute a benchmark for legal operators in order to apply agreements and instruments of readmission in accordance with individual human rights

Osservazioni sulla politica dell’UE in materia di rimpatri

Cellamare, Giovanni
2020-01-01

Abstract

La direttiva 2008/115 costituisce certamente la manifestazione normativa più saliente della politica dei rimpatri dell’UE. L’art. 9 prevede che gli Stati possono rinviare l’allontanamento dello straniero in condizione irregolare, tenendo conto, in particolare, di circostanze in cui possano venire in gioco «le condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo»; nonché di alcune ragioni tecniche. La direttiva è suscettibile, in qualche misura, di operare nei contesti richiamati, a mezzo dell’art. 14. Rispetto a quanto precede, vale la pena di ricordare brevemente gli svolgimenti della Corte di giustizia nella causa Abdida e, in particolare, le conclusioni dell’Avvocato generale Bot. In siffatte conclusioni l’attenzione è concentrata, non sullo status di migrante in condizione irregolare, bensì sull’individuo, come tale meritevole di un «livello di vita dignitoso». Al fine di facilitare i rimpatri, l’UE e gli Stati membri hanno concluso accordi di riammissione che favoriscono l’allontanamento dei migranti in condizione irregolare. L’UE e gli Stati membri hanno anche intensificato i loro sforzi per facilitare la cooperazione pratica in materia di riammissione con i paesi di origine dei migranti irregolari. La pratica della conclusione di accordi informali di riammissione ha l’effetto di ostacolare il controllo giudiziario e le garanzie procedurali a favore degli individui. Le indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo costituiscono un punto di riferimento per gli operatori giuridici al fine di applicare gli accordi e strumenti di riammissione conformemente ai diritti umani individuali
2020
9788893917568
Directive 2008/115 is certainly the most salient regulatory manifestation of the EU’s return policy. Art. 9, para 2, provides that «Member States may postpone removal for an appropriate period taking into account the specific circumstances of the individual case. Member States shall in particular take into account: (a) the third-country national’s physical state or mental capacity»; and some technical reasons. The directive is likely, to some extent, to operate in the contexts referred to, by means of art. 14. With respect to the foregoing, it is worth recalling the developments of the Court of Justice in the Abdida case; in particular, the opinion of Advocate General Bot. In such opinion the attention is focused not on the status of migrant in an irregular condition, but on the individual, as such deserving of a «dignified standard of living». In order to facilitate return, the EU and Member States have entered into readmission agreements that enable the removal of migrants who are irregularly present on the territory of a given State party to these agreements. The EU and member States have intensified their efforts to facilitate practical cooperation concerning readmission with the countries of origin of irregular migrants. The conclusion of informal readmission arrangements, for that purpose, has the effect of hindering the judicial control and procedural guarantees of individuals. The indications of the EU Court of Justice and of the European Court of Human Rights constitute a benchmark for legal operators in order to apply agreements and instruments of readmission in accordance with individual human rights
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