Il contributo si sofferma sul problema legato all’applicabilità alla società a responsabilità limitata dell’art. 2361, comma 2, cod. civ. Poiché tale norma è dettata nell’ambito delle società per azioni, in esso, viene messa a confronto la disciplina dei due tipi di società, i quali sono analizzati alla luce degli spunti offerti dalla sentenza della Corte di Cassazione del 21 gennaio 2016, n. 1095, secondo cui l’applicazione analogica dell’art. 2361, comma 2, cod. civ. non è ammissibile. Si perviene, quindi, alla conclusione che l’art. 2361, comma 2, cod. civ. ha la funzione di tutelare l’interesse dei soci a non vedere alterate le condizioni del rischio connesso all’attività di impresa svolta nella forma delle società di capitali e configura un caso di “decisione di interesse primordiale”. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 2361, comma 2, cod. civ. mentre ha ragione d’essere espressamente posta nell’ambito della disciplina della società per azioni, è assolutamente coerente con i principi ispiratori della società a responsabilità limita, caratterizzata da una organizzazione corporativa meno rigida, e può ritenersi espressione di un principio generale, trasversale a tutti i tipi societari capitalistici.

S.r.l. e art. 2361, comma 2, cod. civ..: il problema delle partecipazioni comportanti responsabilità illimitata

Resta Maria Stella
2017-01-01

Abstract

Il contributo si sofferma sul problema legato all’applicabilità alla società a responsabilità limitata dell’art. 2361, comma 2, cod. civ. Poiché tale norma è dettata nell’ambito delle società per azioni, in esso, viene messa a confronto la disciplina dei due tipi di società, i quali sono analizzati alla luce degli spunti offerti dalla sentenza della Corte di Cassazione del 21 gennaio 2016, n. 1095, secondo cui l’applicazione analogica dell’art. 2361, comma 2, cod. civ. non è ammissibile. Si perviene, quindi, alla conclusione che l’art. 2361, comma 2, cod. civ. ha la funzione di tutelare l’interesse dei soci a non vedere alterate le condizioni del rischio connesso all’attività di impresa svolta nella forma delle società di capitali e configura un caso di “decisione di interesse primordiale”. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 2361, comma 2, cod. civ. mentre ha ragione d’essere espressamente posta nell’ambito della disciplina della società per azioni, è assolutamente coerente con i principi ispiratori della società a responsabilità limita, caratterizzata da una organizzazione corporativa meno rigida, e può ritenersi espressione di un principio generale, trasversale a tutti i tipi societari capitalistici.
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