La remunerazione dell’incarico professionale, non può prescindere dal coordinamento con la disciplina codicistica del contratto d’opera professionale, della quale rappresenta solamente un aspetto (e nemmeno, causalmente, il principale). Quando si tratti poi di professione forense – ma anche di altre professioni: si pensi alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie – non si può prescindere neppure dalle norme generali sul mandato, non certamente tutte incise dalla nuova disposizione, a maggior ragione quando l’opera professionale si sostanzi in un mandato giudiziale (ma non solo in questo caso: nel mandato va sussunto qualunque altro incarico professionale contempli il compimento di «uno o più atti giuridici»; così anche l’arbitrato, l’arbitraggio, la gestione d’interessi del cliente davanti ad organi paragiurisdizionali o a p.a., ecc.). E a questo proposito, va soggiunto, la recentissima legge di riforma dell’ordinamento professionale forense frattanto sopraggiunta (l. 31.12.2012, n. 247) al suo art. 14 sembra ora sottolineare proprio quest’interdipendenza tra disciplina del mandato e disciplina del contratto d’opera intellettuale.

Riflessioni su professione intellettuale forense, liberalizzazione dei compensi e disciplina contrattuale

carraro
2013-01-01

Abstract

La remunerazione dell’incarico professionale, non può prescindere dal coordinamento con la disciplina codicistica del contratto d’opera professionale, della quale rappresenta solamente un aspetto (e nemmeno, causalmente, il principale). Quando si tratti poi di professione forense – ma anche di altre professioni: si pensi alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie – non si può prescindere neppure dalle norme generali sul mandato, non certamente tutte incise dalla nuova disposizione, a maggior ragione quando l’opera professionale si sostanzi in un mandato giudiziale (ma non solo in questo caso: nel mandato va sussunto qualunque altro incarico professionale contempli il compimento di «uno o più atti giuridici»; così anche l’arbitrato, l’arbitraggio, la gestione d’interessi del cliente davanti ad organi paragiurisdizionali o a p.a., ecc.). E a questo proposito, va soggiunto, la recentissima legge di riforma dell’ordinamento professionale forense frattanto sopraggiunta (l. 31.12.2012, n. 247) al suo art. 14 sembra ora sottolineare proprio quest’interdipendenza tra disciplina del mandato e disciplina del contratto d’opera intellettuale.
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