In alcuni settori economici si è avuto modo di vedere che la forma dei contratti non è uno strumento di protezione del contraente “debole” nel caso in cui il privato o la piccola impresa si trovi a contrarre con il grosso istituto di credito o la grande società di assicurazione o di intermediazione. Nei contratti, a volte, le clausole vengono predisposte ad arte a vantaggio della parte più forte, quella che ha elaborato il modello e le ha predisposte in proprio favore. A questo va aggiunto che dalla redazione dei bilanci aziendali non è detto che emergano le giuste informazioni per il mercato di riferimento e non è scontato che il grado di solvibilità, cioè il grado di garanzia di una compagnia, sia tale da far fronte ai propri obblighi contrattuali nei confronti dei clienti, degli assicurati e dei danneggiati. In particolare nel settore assicurativo, da ultimo, vi sono stati diversi cambiamenti che dovrebbero avere riflessi positivi nei prossimi anni nei confronti dei clienti, degli investitori e nel rapporto con le autorità preposte alla vigilanza. Per tale motivo è stata implementata da una parte Solvency 2 (il progetto avviato dalla Commissione Europea nel 2000 ha avuto lo scopo di riformare l’intero sistema di vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione, ed estendere la normativa di Basilea II al settore assicurativo; l’obiettivo non è stato solo quello di modificare i criteri quantitativi per il calcolo del margine di solvibilità, ma di rivedere il complesso di regole a presidio della stabilità delle imprese). La direttiva ha introdotto nell’ordinamento assicurativo di tutti i paesi dell’Unione la c.d. customer interest rule. Questa supera il più tradizionale approccio alla tutela incentrato sulla trasparenza informativa, per richiedere alle compagnie di dotarsi di solidi processi per la definizione di prodotti chiari e in grado di rispondere alle effettive esigenze di protezione dei clienti (la c.d. Product Oversight Governance – POG) e di condividere con le reti distributive l’adozione di procedure di vendita e post-vendita corrette e professionali. All’obiettivo di dare priorità alle esigenze del cliente si associa il rischio di condotta sul quale sono chiamate a vigilare le Autorità di settore. Le maggiori tutele previste dalla Direttiva incidono sui processi di creazione e distribuzione dei prodotti, sui rapporti tra compagnie, intermediari e clienti, sul piano delle responsabilità. Si impone un ripensamento della filosofia e dell’azione degli operatori e della stessa vigilanza su imprese e intermediari. Dall’altra parte, fra un anno esatto, dovrà essere implementato IFRS 17 (A Maggio 2017 lo IASB ha pubblicato l’IFRS17-Insurance Contracts, che si applicherà a partire dal 2021 completa e sostituisce l’attuale IFRS4). La riforma di IFRS 17 toccherà trasversalmente tante funzioni aziendali ed implica un nuovo modo di pensare al business rispetto agli approcci tradizionali e risulta pertanto un raffinato standard economico, che richiedendo informazioni approfondite e trasparenti sui risultati degli assicuratori; il problema è che molte compagnie non hanno ancora avviato la convergenza agli standard internazionali. Il 2018 è stato un anno impegnativo per il mercato assicurativo; hanno influito la crescente digitalizzazione, le pressioni concorrenziali, l’attuazione della regolamentazione sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, l’avvio del processo di adeguamento alle regole nazionali – scaturite da Solvency II – sulla corporate governance delle compagnie. Alla revisione di Solvency II, ci sono stati i lavori IAIS sul rischio sistemico, l’introduzione del nuovo regime contabile internazionale sui contratti assicurativi (IFRS17). La revisione delle norme prudenziali prevista da Solvency II è cruciale per le compagnie italiane, in quanto meno di altre beneficiano delle misure che il legislatore europeo ha previsto per proteggere la posizione patrimoniale delle assicurazioni dalle oscillazioni di breve termine dei valori di mercato (le c.d. Long term measures – LTG). Il recepimento ha previsto aspetti positivi tra cui il fatto che i principi market-consistent consentono la predisposizione di un economic balance sheet necessario alla vigilanza per: - un bilancio «realistico» e far emergere/valutare correttamente le poste di bilancio (es. valore delle opzioni implicite nei contratti) e costituire la base per il calcolo del requisito di capitale (SCR) mediante una attenta considerazione dei rischi; - la massima armonizzazione: I principi valutativi Solvency II sono totalmente armonizzati in EU e comportano (come tutto il framework SII) l’utilizzo delle stesse regole in tutti i paesi dell’EU. Anche gli aspetti negativi non mancano: - Doppio bilancio: la doppia rendicontazione (contabile/prudenziale) aumenta gli oneri amministrativi per le imprese, non facilita la comunicazione con gli analisti di mercato e la riconciliazione tra dati di bilancio e prudenziali per il “Supervisore”. - Volatilità/prociclicità: la full fair-valuation del bilancio prudenziale porta con sé un significativo grado di volatilità delle valutazioni, con effetti prociclici, non coerenti con gli economics del settore. Per fronteggiare tali rischi sono state introdotte in Solvency II le cd. Long-Term Guaranteed measures (LTG). L’IFRS 17, introduce criteri uniformi per il trattamento contabile dei contratti assicurativi, impone una riflessione sugli impatti dello standard ma anche sulla funzionalità rispetto alle esigenze del mercato e degli stessi operatori dell’attuale articolata disciplina contabile applicabile alle compagnie. Ci sarà conseguentemente l'applicazione dei principi contabili nazionali per il bilancio individuale, quelli internazionali definiti dallo IASB per il bilancio consolidato, i criteri Solvency II per il bilancio, individuale e consolidato, redatto ai fini di vigilanza prudenziale e la gestione del rischio di condotta. In tema di capacity, ambedue gli interventi richiederanno nuove risorse, proprio nel momento in cui le compagnie le stanno riducendo; le “capacità maggiori” e un livello di evoluzione più sofisticato serviranno soprattutto per integrare attuariato e contabilità, ma anche risk management, pricing e prodotti. I sistemi IT dovranno saper lavorare con nuove grandezze, mentre si dovrà pensare all’ammodernamento dei motori attuariali”. D’altro canto, sarà l’occasione per imprimere ai processi una forte spinta alla standardizzazione: “pensare a un approccio centralizzato, non vuol dire deresponsabilizzare le compagnie locali ma dare regole comuni nel rispetto delle autonomie gestionali”. L’Obiettivo del presente contributo è quello di avere allo stato attuale maggiore chiarezza sulle possibili interferenze che questi due macro cambiamenti comporteranno. Lo scopo è fornire una panoramica del nuovo principio contabile per i contratti assicurativi mettendo in correlazione IFRS 17 con la direttiva europea Solvency II e cercando di comprendere quali possano essere i punti di forza e di debolezza. Un focus particolare sarà svolto sulla la “disclosure” che da queste due grandi modifiche, avrà una nuova veste che allargherà i confini della disciplina.
Interferenze tra IFRS 17 e Solvency II una nuova disclosure
Floriana Luisi
2019-01-01
Abstract
In alcuni settori economici si è avuto modo di vedere che la forma dei contratti non è uno strumento di protezione del contraente “debole” nel caso in cui il privato o la piccola impresa si trovi a contrarre con il grosso istituto di credito o la grande società di assicurazione o di intermediazione. Nei contratti, a volte, le clausole vengono predisposte ad arte a vantaggio della parte più forte, quella che ha elaborato il modello e le ha predisposte in proprio favore. A questo va aggiunto che dalla redazione dei bilanci aziendali non è detto che emergano le giuste informazioni per il mercato di riferimento e non è scontato che il grado di solvibilità, cioè il grado di garanzia di una compagnia, sia tale da far fronte ai propri obblighi contrattuali nei confronti dei clienti, degli assicurati e dei danneggiati. In particolare nel settore assicurativo, da ultimo, vi sono stati diversi cambiamenti che dovrebbero avere riflessi positivi nei prossimi anni nei confronti dei clienti, degli investitori e nel rapporto con le autorità preposte alla vigilanza. Per tale motivo è stata implementata da una parte Solvency 2 (il progetto avviato dalla Commissione Europea nel 2000 ha avuto lo scopo di riformare l’intero sistema di vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione, ed estendere la normativa di Basilea II al settore assicurativo; l’obiettivo non è stato solo quello di modificare i criteri quantitativi per il calcolo del margine di solvibilità, ma di rivedere il complesso di regole a presidio della stabilità delle imprese). La direttiva ha introdotto nell’ordinamento assicurativo di tutti i paesi dell’Unione la c.d. customer interest rule. Questa supera il più tradizionale approccio alla tutela incentrato sulla trasparenza informativa, per richiedere alle compagnie di dotarsi di solidi processi per la definizione di prodotti chiari e in grado di rispondere alle effettive esigenze di protezione dei clienti (la c.d. Product Oversight Governance – POG) e di condividere con le reti distributive l’adozione di procedure di vendita e post-vendita corrette e professionali. All’obiettivo di dare priorità alle esigenze del cliente si associa il rischio di condotta sul quale sono chiamate a vigilare le Autorità di settore. Le maggiori tutele previste dalla Direttiva incidono sui processi di creazione e distribuzione dei prodotti, sui rapporti tra compagnie, intermediari e clienti, sul piano delle responsabilità. Si impone un ripensamento della filosofia e dell’azione degli operatori e della stessa vigilanza su imprese e intermediari. Dall’altra parte, fra un anno esatto, dovrà essere implementato IFRS 17 (A Maggio 2017 lo IASB ha pubblicato l’IFRS17-Insurance Contracts, che si applicherà a partire dal 2021 completa e sostituisce l’attuale IFRS4). La riforma di IFRS 17 toccherà trasversalmente tante funzioni aziendali ed implica un nuovo modo di pensare al business rispetto agli approcci tradizionali e risulta pertanto un raffinato standard economico, che richiedendo informazioni approfondite e trasparenti sui risultati degli assicuratori; il problema è che molte compagnie non hanno ancora avviato la convergenza agli standard internazionali. Il 2018 è stato un anno impegnativo per il mercato assicurativo; hanno influito la crescente digitalizzazione, le pressioni concorrenziali, l’attuazione della regolamentazione sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, l’avvio del processo di adeguamento alle regole nazionali – scaturite da Solvency II – sulla corporate governance delle compagnie. Alla revisione di Solvency II, ci sono stati i lavori IAIS sul rischio sistemico, l’introduzione del nuovo regime contabile internazionale sui contratti assicurativi (IFRS17). La revisione delle norme prudenziali prevista da Solvency II è cruciale per le compagnie italiane, in quanto meno di altre beneficiano delle misure che il legislatore europeo ha previsto per proteggere la posizione patrimoniale delle assicurazioni dalle oscillazioni di breve termine dei valori di mercato (le c.d. Long term measures – LTG). Il recepimento ha previsto aspetti positivi tra cui il fatto che i principi market-consistent consentono la predisposizione di un economic balance sheet necessario alla vigilanza per: - un bilancio «realistico» e far emergere/valutare correttamente le poste di bilancio (es. valore delle opzioni implicite nei contratti) e costituire la base per il calcolo del requisito di capitale (SCR) mediante una attenta considerazione dei rischi; - la massima armonizzazione: I principi valutativi Solvency II sono totalmente armonizzati in EU e comportano (come tutto il framework SII) l’utilizzo delle stesse regole in tutti i paesi dell’EU. Anche gli aspetti negativi non mancano: - Doppio bilancio: la doppia rendicontazione (contabile/prudenziale) aumenta gli oneri amministrativi per le imprese, non facilita la comunicazione con gli analisti di mercato e la riconciliazione tra dati di bilancio e prudenziali per il “Supervisore”. - Volatilità/prociclicità: la full fair-valuation del bilancio prudenziale porta con sé un significativo grado di volatilità delle valutazioni, con effetti prociclici, non coerenti con gli economics del settore. Per fronteggiare tali rischi sono state introdotte in Solvency II le cd. Long-Term Guaranteed measures (LTG). L’IFRS 17, introduce criteri uniformi per il trattamento contabile dei contratti assicurativi, impone una riflessione sugli impatti dello standard ma anche sulla funzionalità rispetto alle esigenze del mercato e degli stessi operatori dell’attuale articolata disciplina contabile applicabile alle compagnie. Ci sarà conseguentemente l'applicazione dei principi contabili nazionali per il bilancio individuale, quelli internazionali definiti dallo IASB per il bilancio consolidato, i criteri Solvency II per il bilancio, individuale e consolidato, redatto ai fini di vigilanza prudenziale e la gestione del rischio di condotta. In tema di capacity, ambedue gli interventi richiederanno nuove risorse, proprio nel momento in cui le compagnie le stanno riducendo; le “capacità maggiori” e un livello di evoluzione più sofisticato serviranno soprattutto per integrare attuariato e contabilità, ma anche risk management, pricing e prodotti. I sistemi IT dovranno saper lavorare con nuove grandezze, mentre si dovrà pensare all’ammodernamento dei motori attuariali”. D’altro canto, sarà l’occasione per imprimere ai processi una forte spinta alla standardizzazione: “pensare a un approccio centralizzato, non vuol dire deresponsabilizzare le compagnie locali ma dare regole comuni nel rispetto delle autonomie gestionali”. L’Obiettivo del presente contributo è quello di avere allo stato attuale maggiore chiarezza sulle possibili interferenze che questi due macro cambiamenti comporteranno. Lo scopo è fornire una panoramica del nuovo principio contabile per i contratti assicurativi mettendo in correlazione IFRS 17 con la direttiva europea Solvency II e cercando di comprendere quali possano essere i punti di forza e di debolezza. Un focus particolare sarà svolto sulla la “disclosure” che da queste due grandi modifiche, avrà una nuova veste che allargherà i confini della disciplina.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.