Secondo la sentenza annotata, in relazione alle successioni aperte in epoca antecedente al 1 luglio 1986, trova applicazione l'art. 8 comma 2 d.p.r. 637/1972 nella originaria formulazione e non, invece, nel testo modificato dall'art. 5 l. 880/1986; pertanto la presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia, per un importo pari al 10% dell'asse ereditario, non può essere superata mediante la presentazione di un apposito inventario in cui siano dichiarati e analiticamente indicati i beni suddetti esistenti nell'attivo ereditario, con indicazione di un valore inferiore a quello presunto ancorché idoneamente dimostrato. L'A. osserva che, pur riguardando una questione relativa a disciplina non più in vigore, la sentenza in epigrafe desta attenzione per quanto affermato in tema di portata del principio di retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ex art. 79 r.d. 131/1986. Esamina pertanto la questione toccata dalla pronuncia e approfondisce il significato della normativa sulla materia, alla luce della sua evoluzione; indica i motivi per cui deve essere risolta positivamente la questione se, per le successioni aperte prima del 1 luglio 1986, la presunzione di denaro, mobilia e gioielli possa essere vinta attraverso la redazione dell'inventario.

SUCCESSIONI APERTE ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1986 E PRESUNZIONE DI DENARO, GIOIELLI E MOBILIA

URICCHIO, Antonio Felice
1999-01-01

Abstract

Secondo la sentenza annotata, in relazione alle successioni aperte in epoca antecedente al 1 luglio 1986, trova applicazione l'art. 8 comma 2 d.p.r. 637/1972 nella originaria formulazione e non, invece, nel testo modificato dall'art. 5 l. 880/1986; pertanto la presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia, per un importo pari al 10% dell'asse ereditario, non può essere superata mediante la presentazione di un apposito inventario in cui siano dichiarati e analiticamente indicati i beni suddetti esistenti nell'attivo ereditario, con indicazione di un valore inferiore a quello presunto ancorché idoneamente dimostrato. L'A. osserva che, pur riguardando una questione relativa a disciplina non più in vigore, la sentenza in epigrafe desta attenzione per quanto affermato in tema di portata del principio di retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ex art. 79 r.d. 131/1986. Esamina pertanto la questione toccata dalla pronuncia e approfondisce il significato della normativa sulla materia, alla luce della sua evoluzione; indica i motivi per cui deve essere risolta positivamente la questione se, per le successioni aperte prima del 1 luglio 1986, la presunzione di denaro, mobilia e gioielli possa essere vinta attraverso la redazione dell'inventario.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/29188
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact