Le sentenze annotate, osserva preliminarmente l'A., contribuiscono a chiarire limiti e condizioni per la deducibilità, ai fini dell'imposta sulle successioni, dei debiti risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi a controversie sorte anteriormente alla data di apertura della successione. Con la prima sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di sei mesi previsto dall'art. 16 comma 5 d.p.r. 637/1972 per la produzione di documenti relativi a debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali deve considerarsi ulteriore ed aggiuntivo rispetto al termine triennale previsto in via generale per i debiti deducibili dal precedente comma 4; la seconda pronuncia, nell'ammettere che la sentenza dell'autorità giudiziaria possa divenire definitiva anche dopo l'apertura della successione, considera rilevante ai fini del passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale un atto di transazione posto in essere dagli eredi, in quanto incompatibile con la volontà di proporre impugnazione ex art. 329 c.p.c. L'A. richiama la disciplina in materia di deducibilità dei debiti ereditari ed esamina le argomentazioni sviluppate nelle due sentenze, esprimendo adesione alla soluzione accolta dalla Suprema Corte nella prima pronuncia. Destano invece perplessità le conclusioni cui giungono i giudici nel secondo caso.

LA DEDUCIBILITÀ DI PASSIVITÀ EREDITARIE RISULTANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

URICCHIO, Antonio Felice
1998-01-01

Abstract

Le sentenze annotate, osserva preliminarmente l'A., contribuiscono a chiarire limiti e condizioni per la deducibilità, ai fini dell'imposta sulle successioni, dei debiti risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi a controversie sorte anteriormente alla data di apertura della successione. Con la prima sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di sei mesi previsto dall'art. 16 comma 5 d.p.r. 637/1972 per la produzione di documenti relativi a debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali deve considerarsi ulteriore ed aggiuntivo rispetto al termine triennale previsto in via generale per i debiti deducibili dal precedente comma 4; la seconda pronuncia, nell'ammettere che la sentenza dell'autorità giudiziaria possa divenire definitiva anche dopo l'apertura della successione, considera rilevante ai fini del passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale un atto di transazione posto in essere dagli eredi, in quanto incompatibile con la volontà di proporre impugnazione ex art. 329 c.p.c. L'A. richiama la disciplina in materia di deducibilità dei debiti ereditari ed esamina le argomentazioni sviluppate nelle due sentenze, esprimendo adesione alla soluzione accolta dalla Suprema Corte nella prima pronuncia. Destano invece perplessità le conclusioni cui giungono i giudici nel secondo caso.
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