Il contributo, prendendo spunto dall’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che introduce «nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa, analizza criticamente la scelta normativa di escludere la «discussione orale» dal processo amministrativo. Si conclude evidenziando che nell’emergenza, che per definizione introduce un regime derogatorio della disciplina ordinaria, il sacrificio deve essere il minimo possibile soprattutto in termini di diritti costituzionali e legali, tra i quali vi è sicuramente anche quello della discussione orale della causa. La regola introdotta in materia di giustizia amministrativa di radicale elisione della discussione orale, pur nel regime emergenziale, appare irragionevole e sproporzionata, perché in realtà la difesa orale è un valore per l’attuazione del pieno contraddittorio nel processo amministrativo (forse indispensabile) certamente assai utile per assicurare una adeguata tutela. La correzione normativa, intervenuta con l’art. 4 del d.l. del 30 aprile 2020 n. 28, ripristinando un’oralità «condizionata», seppur non pienamente satisfattiva, ha il merito di «saldare la rete», chiudere la falla che rischiava pericolosamente di minare alle fondamenta il giusto processo amministrativo.

«Giusto processo» amministrativo e decreto «Cura Italia»: il principio di oralità alla prova dell’emergenza

LAGROTTA
2020-01-01

Abstract

Il contributo, prendendo spunto dall’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che introduce «nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa, analizza criticamente la scelta normativa di escludere la «discussione orale» dal processo amministrativo. Si conclude evidenziando che nell’emergenza, che per definizione introduce un regime derogatorio della disciplina ordinaria, il sacrificio deve essere il minimo possibile soprattutto in termini di diritti costituzionali e legali, tra i quali vi è sicuramente anche quello della discussione orale della causa. La regola introdotta in materia di giustizia amministrativa di radicale elisione della discussione orale, pur nel regime emergenziale, appare irragionevole e sproporzionata, perché in realtà la difesa orale è un valore per l’attuazione del pieno contraddittorio nel processo amministrativo (forse indispensabile) certamente assai utile per assicurare una adeguata tutela. La correzione normativa, intervenuta con l’art. 4 del d.l. del 30 aprile 2020 n. 28, ripristinando un’oralità «condizionata», seppur non pienamente satisfattiva, ha il merito di «saldare la rete», chiudere la falla che rischiava pericolosamente di minare alle fondamenta il giusto processo amministrativo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/290573
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