La speculare attività di sollecitazione al disinvesitmento dei prodotti finanziari rivolta al pubblico dei risparmiatori, incontra esigenze di tutela diverse e complesse quando oggetto della sollecitazione non sono più i prodotti finanziari generalmente intesi, bensì gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti nell'assemblea ordinaria o straordinaria ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani. In particolare. L'oggetto dello studio delle norme di cui agli artt. 105 - 112 TUF, riguarda la disciplina che interviene a tutela degli azionisti/risparmiatori che subiscono le conseguenze relative alle "scalate" operate dai soggetti ecoomici che si sono contesi il controllo stabile della società emittente quotata. In particolare le tutele si rivolgono per un verso alla possibilità di accesso (ovvero di libertà di determinazione di una scelta di accedere o meno) agli eventuali vantaggi di prezzo ottenuti da altri azionisti ( a fronte del cambio del controllo ovvero del raggiungimento della stabilità dello stesso) che, cedendo i loro titoli,hanno consentito il raggiungimento ed il superamento di una soglia (legalmente individuata) da parte dell'offerente; ciò poichè la "contesa" non è stata resa pubblica nei termini previsti dagli artt. 102 e ss. (rivolgendosi a tutti i titolari di tali strumenti finanziari) ovvero nei termini di cui all'art. 107 TUF. Per altro verso le tutela i rivolge all'interesse alla conservazione della natura "liquida" dei titolo acquistato (vuoi nel mercato primario, vuoi in quello secondario. Infine merita attenzione l'effetto del superamento della soglia del 95% del capitale sociale rappresentato dai medesimi strumenti finanziari a seguito di un OPA totalitaria. In tal caso, se nel documento di offerta è previsto, l'offerente ha diritto di acquistare i titoli residui.
Commento sub artt. 105 – 112 TUF,
Eustachio Cardinale
2016-01-01
Abstract
La speculare attività di sollecitazione al disinvesitmento dei prodotti finanziari rivolta al pubblico dei risparmiatori, incontra esigenze di tutela diverse e complesse quando oggetto della sollecitazione non sono più i prodotti finanziari generalmente intesi, bensì gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti nell'assemblea ordinaria o straordinaria ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani. In particolare. L'oggetto dello studio delle norme di cui agli artt. 105 - 112 TUF, riguarda la disciplina che interviene a tutela degli azionisti/risparmiatori che subiscono le conseguenze relative alle "scalate" operate dai soggetti ecoomici che si sono contesi il controllo stabile della società emittente quotata. In particolare le tutele si rivolgono per un verso alla possibilità di accesso (ovvero di libertà di determinazione di una scelta di accedere o meno) agli eventuali vantaggi di prezzo ottenuti da altri azionisti ( a fronte del cambio del controllo ovvero del raggiungimento della stabilità dello stesso) che, cedendo i loro titoli,hanno consentito il raggiungimento ed il superamento di una soglia (legalmente individuata) da parte dell'offerente; ciò poichè la "contesa" non è stata resa pubblica nei termini previsti dagli artt. 102 e ss. (rivolgendosi a tutti i titolari di tali strumenti finanziari) ovvero nei termini di cui all'art. 107 TUF. Per altro verso le tutela i rivolge all'interesse alla conservazione della natura "liquida" dei titolo acquistato (vuoi nel mercato primario, vuoi in quello secondario. Infine merita attenzione l'effetto del superamento della soglia del 95% del capitale sociale rappresentato dai medesimi strumenti finanziari a seguito di un OPA totalitaria. In tal caso, se nel documento di offerta è previsto, l'offerente ha diritto di acquistare i titoli residui.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.