Il regime IVA riservato alle agenzie di viaggio e turismo - in considerazione della peculiarità dell’attività svolta, composta generalmente da prestazioni plurime - consente di determinare il tributo utilizzando il metodo detrattivo “base da base” (c.d. regime del margine), ex art. 74 ter, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina ordinaria. La ratio della normativa è quella di esonerare gli operatori del settore turistico dagli adempimenti, eccessivamente gravosi, delineati dal regime ordinario e di consentire la corresponsione del tributo direttamente nello Stato membro di erogazione del servizio turistico, assoggettando ad IVA nel Paese di residenza dell’agenzia il solo margine a questa riservato.
L’imposta sul valore aggiunto nelle attività turistiche: il regime speciale riservato alle agenzie di viaggio e turismo
Parente Salvatore Antonello
2020-01-01
Abstract
Il regime IVA riservato alle agenzie di viaggio e turismo - in considerazione della peculiarità dell’attività svolta, composta generalmente da prestazioni plurime - consente di determinare il tributo utilizzando il metodo detrattivo “base da base” (c.d. regime del margine), ex art. 74 ter, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina ordinaria. La ratio della normativa è quella di esonerare gli operatori del settore turistico dagli adempimenti, eccessivamente gravosi, delineati dal regime ordinario e di consentire la corresponsione del tributo direttamente nello Stato membro di erogazione del servizio turistico, assoggettando ad IVA nel Paese di residenza dell’agenzia il solo margine a questa riservato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.