Nella risoluzione in data 4 giugno 2009, n. 140/E, emanata in risposta ad un’istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate ha allocato la cessione di area a scomputo degli oneri di urbanizzazione tra le operazioni permutative di cui all’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assimilando questa figura di negoziazione alla fattispecie della cessione a titolo oneroso, in quanto effettuata a fronte di corrispettivo, e desumendone l’obbligo di assoggettamento ad IVA in forza del principio di tassazione separata. Nel sistema tributario italiano, la qualificazione in termini di operazione permutativa della fattispecie analizzata dall’amministrazione finanziaria assume la fisionomia di opzione ermeneutica di catalogazione, che, per una corretta verifica normativa, richiede la disamina del regime tributario del negozio permutativo, che differisce a seconda della qualifica soggettiva rivestita dalle parti contraenti.
La tassazione della cessione di area a scomputo di oneri di urbanizzazione
Parente Salvatore Antonello
2009-01-01
Abstract
Nella risoluzione in data 4 giugno 2009, n. 140/E, emanata in risposta ad un’istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate ha allocato la cessione di area a scomputo degli oneri di urbanizzazione tra le operazioni permutative di cui all’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assimilando questa figura di negoziazione alla fattispecie della cessione a titolo oneroso, in quanto effettuata a fronte di corrispettivo, e desumendone l’obbligo di assoggettamento ad IVA in forza del principio di tassazione separata. Nel sistema tributario italiano, la qualificazione in termini di operazione permutativa della fattispecie analizzata dall’amministrazione finanziaria assume la fisionomia di opzione ermeneutica di catalogazione, che, per una corretta verifica normativa, richiede la disamina del regime tributario del negozio permutativo, che differisce a seconda della qualifica soggettiva rivestita dalle parti contraenti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.