Il tributo successorio ha una duplice funzione: procurare entrate all’erario; redistribuire la ricchezza. In questa prospettiva, per ragioni di giustizia sostanziale, il legislatore assoggetta ad imposizione soltanto l’incremento netto di ricchezza, determinato deducendo le passività dagli elementi attivi del compendio ereditario. Tale incremento, fungendo da base imponibile, è il parametro di commisurazione del tributo. Tuttavia, per evitare pregiudizi alle ragioni dell’erario, il sistema è dotato di regole rigorose, che fissano i presupposti per la deducibilità delle passività. Il regime, sostanzialmente più liberale rispetto al passato, non prevede requisiti intrinseci della passività, ma esige l’esistenza del debito al momento di apertura della successione e la sua inerenza alla massa imponibile. Nella conformazione delle fonti, invece, non è più richiesta né la liquidità, né la certezza del debito e neppure che la passività sia non litigiosa o indiscussa fin dall’origine. Il modello consente di dedurre anche spese e costi non prettamente ereditari, legati alla vicenda successoria complessivamente considerata. L’architettura dei limiti quantitativi del tributo è affidata alla disciplina delle riduzioni e delle detrazioni: la riduzione consiste in una modifica opportuna o conveniente dell’imposta, limitata dal punto di vista quantitativo, e non comporta una trasformazione del tributo, ma una mera diminuzione, che non ne altera la natura; la detrazione, per converso, consiste in un’operazione di sottrazione, che permette di diminuire l’imposta altrimenti dovuta.

Criteri di deducibilità delle passività e limiti quantitativi del tributo successorio

Parente Salvatore Antonello
2014-01-01

Abstract

Il tributo successorio ha una duplice funzione: procurare entrate all’erario; redistribuire la ricchezza. In questa prospettiva, per ragioni di giustizia sostanziale, il legislatore assoggetta ad imposizione soltanto l’incremento netto di ricchezza, determinato deducendo le passività dagli elementi attivi del compendio ereditario. Tale incremento, fungendo da base imponibile, è il parametro di commisurazione del tributo. Tuttavia, per evitare pregiudizi alle ragioni dell’erario, il sistema è dotato di regole rigorose, che fissano i presupposti per la deducibilità delle passività. Il regime, sostanzialmente più liberale rispetto al passato, non prevede requisiti intrinseci della passività, ma esige l’esistenza del debito al momento di apertura della successione e la sua inerenza alla massa imponibile. Nella conformazione delle fonti, invece, non è più richiesta né la liquidità, né la certezza del debito e neppure che la passività sia non litigiosa o indiscussa fin dall’origine. Il modello consente di dedurre anche spese e costi non prettamente ereditari, legati alla vicenda successoria complessivamente considerata. L’architettura dei limiti quantitativi del tributo è affidata alla disciplina delle riduzioni e delle detrazioni: la riduzione consiste in una modifica opportuna o conveniente dell’imposta, limitata dal punto di vista quantitativo, e non comporta una trasformazione del tributo, ma una mera diminuzione, che non ne altera la natura; la detrazione, per converso, consiste in un’operazione di sottrazione, che permette di diminuire l’imposta altrimenti dovuta.
2014
978-88-6611-370-6
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