Nell’ambito della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, uno strumento agevolativo compatibile con l’esenzione parziale dal tributo di registro dell’accordo di mediazione - la cui effettività ed entità dipendono sia dall’oggetto della controversia, che dal suo valore economico - è costituito dall’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 496, l. 23 dicembre 2005, n. 266, regime sostitutivo della disciplina ordinaria dell’imposizione sui redditi da plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La questione relativa all’opzione per tale imposta sostitutiva si pone solo ove si ritenga che la generale esenzione di cui all’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, non comprenda anche le imposte sui redditi. Per ciò che concerne, invece, la registrazione dell’accordo di mediazione, mancando particolari prescrizioni nel d.lgs. n. 28/2010, l’individuazione dei soggetti obbligati alla registrazione e la determinazione delle modalità e dei termini della formalità comportano il mero rinvio al sistema ordinario del testo unico sull’imposta di registro.
L’imposta sostitutiva e la registrazione del verbale
Parente Salvatore Antonello
2015-01-01
Abstract
Nell’ambito della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, uno strumento agevolativo compatibile con l’esenzione parziale dal tributo di registro dell’accordo di mediazione - la cui effettività ed entità dipendono sia dall’oggetto della controversia, che dal suo valore economico - è costituito dall’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 496, l. 23 dicembre 2005, n. 266, regime sostitutivo della disciplina ordinaria dell’imposizione sui redditi da plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La questione relativa all’opzione per tale imposta sostitutiva si pone solo ove si ritenga che la generale esenzione di cui all’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, non comprenda anche le imposte sui redditi. Per ciò che concerne, invece, la registrazione dell’accordo di mediazione, mancando particolari prescrizioni nel d.lgs. n. 28/2010, l’individuazione dei soggetti obbligati alla registrazione e la determinazione delle modalità e dei termini della formalità comportano il mero rinvio al sistema ordinario del testo unico sull’imposta di registro.File | Dimensione | Formato | |
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