Nel processo civile, il giudice, in forza del potere di direzione del caso singolo, da un canto può disporre l'esperimento della mediazione, da un altro è chiamato a formulare una proposta transattiva o conciliativa. Tali strumenti sono contemplati dal legislatore per una giusta composizione della lite oggetto di un processo già pendente. Essi profilano divergenze di non poco conto, e ciò principalmente in considerazione del fatto che, a differenza della mediazione, la proposta conciliativa giudiziale non coinvolge altri soggetti per la definizione dell'accordo.
La “giustizia alternativa” tra mediazione ordinata ex officio e conciliazione giudiziale della controversia
Poliseno, Barbara
2020-01-01
Abstract
Nel processo civile, il giudice, in forza del potere di direzione del caso singolo, da un canto può disporre l'esperimento della mediazione, da un altro è chiamato a formulare una proposta transattiva o conciliativa. Tali strumenti sono contemplati dal legislatore per una giusta composizione della lite oggetto di un processo già pendente. Essi profilano divergenze di non poco conto, e ciò principalmente in considerazione del fatto che, a differenza della mediazione, la proposta conciliativa giudiziale non coinvolge altri soggetti per la definizione dell'accordo.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Poliseno - Studi Cipriani.pdf
non disponibili
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
85.11 kB
Formato
Adobe PDF
|
85.11 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.