Nel processo civile, il giudice, in forza del potere di direzione del caso singolo, da un canto può disporre l'esperimento della mediazione, da un altro è chiamato a formulare una proposta transattiva o conciliativa. Tali strumenti sono contemplati dal legislatore per una giusta composizione della lite oggetto di un processo già pendente. Essi profilano divergenze di non poco conto, e ciò principalmente in considerazione del fatto che, a differenza della mediazione, la proposta conciliativa giudiziale non coinvolge altri soggetti per la definizione dell'accordo.

La “giustizia alternativa” tra mediazione ordinata ex officio e conciliazione giudiziale della controversia

Poliseno, Barbara
2020-01-01

Abstract

Nel processo civile, il giudice, in forza del potere di direzione del caso singolo, da un canto può disporre l'esperimento della mediazione, da un altro è chiamato a formulare una proposta transattiva o conciliativa. Tali strumenti sono contemplati dal legislatore per una giusta composizione della lite oggetto di un processo già pendente. Essi profilano divergenze di non poco conto, e ciò principalmente in considerazione del fatto che, a differenza della mediazione, la proposta conciliativa giudiziale non coinvolge altri soggetti per la definizione dell'accordo.
2020
9788849541618
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