Il commento all’art. 5 del t.u. sulle società a partecipazione pubblica favorisce alcune riflessioni che superano il dato letterale, in base comunque al presupposto che solo fra qualche tempo sarà possibile svolgere una valutazione sugli esiti della riforma e, quindi, misurare in concreto il grado di attuazione e i vantaggi del processo di razionalizzazione in atto. Ad avviso dell’autore, vi sono alcune certezze, e non è poco, soprattutto laddove si consideri la grave indeterminatezza, che ha inciso negativamente sull’efficienza gestionale delle società in argomento, precedente all’emanazione del d.lgs. n. 175/2016. D’altro canto, se il testo unico dovesse durare negli anni, una prima conclusione sembra essere questa: l’esito positivo di attuazione della riforma sarà strettamente correlato all’efficacia degli strumenti di reazione individuati dall’ordinamento per l’ipotesi di inosservanza degli obblighi imposti alle amministrazioni destinatarie del precetto. In tale prospettiva, un ruolo chiave sarà svolto dalla Corte dei conti e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, la semplificazione dei modelli societari sarà necessitata. Infatti, quanto si restituisce al mercato esce dal novero delle società partecipate, quello che rimane nella sfera pubblica sarà sempre più riconducibile all’in house e, quindi, al modello dell’ente pubblico.
Art. 5. Oneri di motivazione analitica
Primerano G A
2018-01-01
Abstract
Il commento all’art. 5 del t.u. sulle società a partecipazione pubblica favorisce alcune riflessioni che superano il dato letterale, in base comunque al presupposto che solo fra qualche tempo sarà possibile svolgere una valutazione sugli esiti della riforma e, quindi, misurare in concreto il grado di attuazione e i vantaggi del processo di razionalizzazione in atto. Ad avviso dell’autore, vi sono alcune certezze, e non è poco, soprattutto laddove si consideri la grave indeterminatezza, che ha inciso negativamente sull’efficienza gestionale delle società in argomento, precedente all’emanazione del d.lgs. n. 175/2016. D’altro canto, se il testo unico dovesse durare negli anni, una prima conclusione sembra essere questa: l’esito positivo di attuazione della riforma sarà strettamente correlato all’efficacia degli strumenti di reazione individuati dall’ordinamento per l’ipotesi di inosservanza degli obblighi imposti alle amministrazioni destinatarie del precetto. In tale prospettiva, un ruolo chiave sarà svolto dalla Corte dei conti e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, la semplificazione dei modelli societari sarà necessitata. Infatti, quanto si restituisce al mercato esce dal novero delle società partecipate, quello che rimane nella sfera pubblica sarà sempre più riconducibile all’in house e, quindi, al modello dell’ente pubblico.File | Dimensione | Formato | |
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