L’art. 23 del t.u. sulle società a partecipazione pubblica ripropone la clausola di salvaguardia di carattere ordinamentale delineata dall’art. 22 della l. n. 124/2015. Simili clausole mirano a impedire che le regioni a statuto speciale subiscano un processo di svilimento della loro autonomia rispetto alle regioni ordinarie, ossia che il rafforzamento del sistema delle competenze di queste ultime indotto dalla l. cost. n. 3/2001, che ha “rovesciato” il sistema di cui all’art. 117 Cost., possa determinare un divario a scapito delle prime. È ricorrente, peraltro, la prescrizione per cui la potestà legislativa – primaria o concorrente – delle regioni speciali si esercita in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Il testo unico in questione è ascrivibile proprio al quadro delle politiche di interesse nazionale idonee a vincolare pure regioni a statuto speciale e province autonome, il cui ordinamento dovrà pertanto apparire conforme alle scelte fondamentali accolte in sede di d.lgs. n. 175/2016.
Art. 23. Clausola di salvaguardia
Primerano G A
2018-01-01
Abstract
L’art. 23 del t.u. sulle società a partecipazione pubblica ripropone la clausola di salvaguardia di carattere ordinamentale delineata dall’art. 22 della l. n. 124/2015. Simili clausole mirano a impedire che le regioni a statuto speciale subiscano un processo di svilimento della loro autonomia rispetto alle regioni ordinarie, ossia che il rafforzamento del sistema delle competenze di queste ultime indotto dalla l. cost. n. 3/2001, che ha “rovesciato” il sistema di cui all’art. 117 Cost., possa determinare un divario a scapito delle prime. È ricorrente, peraltro, la prescrizione per cui la potestà legislativa – primaria o concorrente – delle regioni speciali si esercita in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Il testo unico in questione è ascrivibile proprio al quadro delle politiche di interesse nazionale idonee a vincolare pure regioni a statuto speciale e province autonome, il cui ordinamento dovrà pertanto apparire conforme alle scelte fondamentali accolte in sede di d.lgs. n. 175/2016.File | Dimensione | Formato | |
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