Come noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, anche nella versione modificata con il d.l. n. 87 del 2018 [2], poi convertito in l. n. 96 del 2018, nella parte in cui vincola la quantificazione dell'indennità alla sola anzianità aziendale posseduta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». In questo contributo, l'A. dimostra che la sentenza della Corte Costituzionale non risponde solo all'esigenza di personalizzazione del danno. Svincolare, infatti, l'indennizzo dal rigido automatismo dell'anzianità di servizio comporta l'effetto di depotenziare gli effetti discriminatori che, nel meccanismo risarcitorio originariamente creato dal d.lgs. 23 del 2015, colpiscono un gruppo di lavoratori più di altri in ragione della fascia di età di appartenenza. Ciò consente, conclude l'A., di escludere la norma indagata dal campo di applicazione del divieto di discriminazione indiretta per età, da cui - prima di tale pronuncia - non andava esente.

Il criterio dell'anzianità di servizio per la quantificazione del risarcimento nel licenziamento illegittimo e il divieto di discriminazione indiretta per età

Ornella La Tegola
Writing – Original Draft Preparation
2019-01-01

Abstract

Come noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, anche nella versione modificata con il d.l. n. 87 del 2018 [2], poi convertito in l. n. 96 del 2018, nella parte in cui vincola la quantificazione dell'indennità alla sola anzianità aziendale posseduta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». In questo contributo, l'A. dimostra che la sentenza della Corte Costituzionale non risponde solo all'esigenza di personalizzazione del danno. Svincolare, infatti, l'indennizzo dal rigido automatismo dell'anzianità di servizio comporta l'effetto di depotenziare gli effetti discriminatori che, nel meccanismo risarcitorio originariamente creato dal d.lgs. 23 del 2015, colpiscono un gruppo di lavoratori più di altri in ragione della fascia di età di appartenenza. Ciò consente, conclude l'A., di escludere la norma indagata dal campo di applicazione del divieto di discriminazione indiretta per età, da cui - prima di tale pronuncia - non andava esente.
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