L'a., dopo aver ricostruito l'evoluzione storica del divieto del riconoscimento dei figli incestuosi, si sofferma sulla disciplina della riforma del 2012, che ha finalmente ammesso la loro riconoscibilità, condividendo la soluzione legislativa, ma evidenziando alcune criticità, specie in relazione alla previsione dell'autorizzazione del giudice richiesta per il riconoscimento del figlio "incestuoso", anche se maggiorenne. Dopo aver riassunto le posizioni della dottrina, l'a. individua le motivazioni del legislatore, che sembrano di tipo prudenziale, e prospetta una "naturale" interpretazione evolutiva che consentirà, nel tempo, di svuotare di contenuto la portata ed il valore della prescritta autorizzazione giudiziale.
La riconoscibilità dei figli "incestuosi", tra paternalismo legislativo e prospettive di interpretazione evolutiva
Concetta Maria Nanna
2019-01-01
Abstract
L'a., dopo aver ricostruito l'evoluzione storica del divieto del riconoscimento dei figli incestuosi, si sofferma sulla disciplina della riforma del 2012, che ha finalmente ammesso la loro riconoscibilità, condividendo la soluzione legislativa, ma evidenziando alcune criticità, specie in relazione alla previsione dell'autorizzazione del giudice richiesta per il riconoscimento del figlio "incestuoso", anche se maggiorenne. Dopo aver riassunto le posizioni della dottrina, l'a. individua le motivazioni del legislatore, che sembrano di tipo prudenziale, e prospetta una "naturale" interpretazione evolutiva che consentirà, nel tempo, di svuotare di contenuto la portata ed il valore della prescritta autorizzazione giudiziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.