Con una recente nota del e 2017, in Italia, la Corte costituzionale ha definitivamente sancito che le esigenze di finanza pubblica prevalgono sui diritti dei pensionati fino a sanare un illegittimo blocco della rivalutazione delle pensioni. Con l’introduzione del principio del pareggio di bilancio in costituzione (art. 81 Cost.) si sono poste le fondamenta per cominciare a subordinare le politiche del lavoro alle esigenze di natura economico-finanziaria dell’Élite. Il principio affonda le sue radici nella normativa europea per cui sia le istituzione dell’UE sia il sistema europeo delle banche centrali (SEBC) si impegnano a perseguire in via prioritaria solo ed esclusivamente l’obiettivo della stabilità dei prezzi (e, quindi, di un dato sistema politico). Solo una volta fatto salvo questo obiettivo, si possono perseguire le politiche generali dell’Unione (come le politiche dell’occupazione e dei salari). Con il pareggio di bilancio – costituzionalizzato nel 2012 – il Governo ha voluto sperimentare – tra l’altro – fino a che punto si possono bloccare le rivalutazioni delle pensioni e gli scatti di anzianità degli statali. In un primo momento, la Corte costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dato torto al Governo, condannandolo a restituire le somme ai pensionati comprensive della rivalutazione a partire dal 2013. In tal caso, la Consulta ha ritenuto i principi costituzionali relativi alla proporzionalità ed all’adeguatezza della pensione (art. 36 e 38 Cost.) prevalenti rispetto al pareggio di bilancio (art. 81).

Capitolo V. Il principio di pareggio di Bilancio e la tutela dei lavoratori nell’ottica dell’integrazione europea

Giovanni Bianco
2019-01-01

Abstract

Con una recente nota del e 2017, in Italia, la Corte costituzionale ha definitivamente sancito che le esigenze di finanza pubblica prevalgono sui diritti dei pensionati fino a sanare un illegittimo blocco della rivalutazione delle pensioni. Con l’introduzione del principio del pareggio di bilancio in costituzione (art. 81 Cost.) si sono poste le fondamenta per cominciare a subordinare le politiche del lavoro alle esigenze di natura economico-finanziaria dell’Élite. Il principio affonda le sue radici nella normativa europea per cui sia le istituzione dell’UE sia il sistema europeo delle banche centrali (SEBC) si impegnano a perseguire in via prioritaria solo ed esclusivamente l’obiettivo della stabilità dei prezzi (e, quindi, di un dato sistema politico). Solo una volta fatto salvo questo obiettivo, si possono perseguire le politiche generali dell’Unione (come le politiche dell’occupazione e dei salari). Con il pareggio di bilancio – costituzionalizzato nel 2012 – il Governo ha voluto sperimentare – tra l’altro – fino a che punto si possono bloccare le rivalutazioni delle pensioni e gli scatti di anzianità degli statali. In un primo momento, la Corte costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dato torto al Governo, condannandolo a restituire le somme ai pensionati comprensive della rivalutazione a partire dal 2013. In tal caso, la Consulta ha ritenuto i principi costituzionali relativi alla proporzionalità ed all’adeguatezza della pensione (art. 36 e 38 Cost.) prevalenti rispetto al pareggio di bilancio (art. 81).
2019
978-83-64054-51-8
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