I fenomeni della «privatizzazione» e «democratizzazione» dell'attività pubblica, nonché la recente costituzionalizzazione della «sussidiarietà orizzontale», inducono a ripensare le forme di esercizio del potere discrezionale. Accanto agli schemi classici si stagliano nuovi paradigmi _ a struttura anche bilaterale _ di cura e realizzazione dell'interesse pubblico. Sorge, dunque, il complesso problema di come governare i nuovi moduli convenzionali della p.a. soprattutto in termini di disciplina agli stessi concretamente applicabile. L'idea di fondo è che il metodo sistematico ed assiologico debba condurre di volta in volta, anche alla luce della recente riforma del 2005, a sottoporre gli accordi tra privati e p.a. al tipo di normativa maggiormente adeguata agli interessi in gioco e compatibile con la peculiare natura dell'interesse pubblico da realizzare nel caso concreto: si profila, così, un possibile concorso applicativo di princìpi italo_comunitari, regole di «diritto privato», «ordinamento civile» e «diritto privato regionale». Con l'obiettivo prioritario di razionalizzare, in tal modo, il quadro legislativo in materia e di attuare «interpretazioni a fini applicativi» orientate all'attuazione dei preminenti valori costituzionali sui quali si fonda l'attuale ordinamento giuridico nella sua generale unitarietà e, con l'effetto della perdita di significato, nell'area di indagine della distinzione formale tra «diritto soggettivo» e «interesse legittimo». Ci si avvia così alla ricostruzione di istituti (autonomia negoziale, discrezionalità, recesso della p.a.) governata da un sistema di consenso e parità retto da regole civilistiche soprattutto nei settori ove i confini tra interesse pubblico e privato si fanno impalpabili. In tale contesto emergono paradigmi di giurisdizioni consimili, che evolvono verso una possibile giurisdizione unitaria.
Gli accordi amministrativi tra “norme di diritto privato” e princìpi italo-comunitari
R. MOREA
2008-01-01
Abstract
I fenomeni della «privatizzazione» e «democratizzazione» dell'attività pubblica, nonché la recente costituzionalizzazione della «sussidiarietà orizzontale», inducono a ripensare le forme di esercizio del potere discrezionale. Accanto agli schemi classici si stagliano nuovi paradigmi _ a struttura anche bilaterale _ di cura e realizzazione dell'interesse pubblico. Sorge, dunque, il complesso problema di come governare i nuovi moduli convenzionali della p.a. soprattutto in termini di disciplina agli stessi concretamente applicabile. L'idea di fondo è che il metodo sistematico ed assiologico debba condurre di volta in volta, anche alla luce della recente riforma del 2005, a sottoporre gli accordi tra privati e p.a. al tipo di normativa maggiormente adeguata agli interessi in gioco e compatibile con la peculiare natura dell'interesse pubblico da realizzare nel caso concreto: si profila, così, un possibile concorso applicativo di princìpi italo_comunitari, regole di «diritto privato», «ordinamento civile» e «diritto privato regionale». Con l'obiettivo prioritario di razionalizzare, in tal modo, il quadro legislativo in materia e di attuare «interpretazioni a fini applicativi» orientate all'attuazione dei preminenti valori costituzionali sui quali si fonda l'attuale ordinamento giuridico nella sua generale unitarietà e, con l'effetto della perdita di significato, nell'area di indagine della distinzione formale tra «diritto soggettivo» e «interesse legittimo». Ci si avvia così alla ricostruzione di istituti (autonomia negoziale, discrezionalità, recesso della p.a.) governata da un sistema di consenso e parità retto da regole civilistiche soprattutto nei settori ove i confini tra interesse pubblico e privato si fanno impalpabili. In tale contesto emergono paradigmi di giurisdizioni consimili, che evolvono verso una possibile giurisdizione unitaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.