Il contributo in materia di assicurazione del rischio pirateria muove essenzialmente dalla considerazione, che si tratta di un “ancient risk with modern faces” (p. 449). Premessa che si traduce in una impostazione di tipo motodologico: i classici hanno in tale materia una loro attualità e modernità peculiare, in particolare nella definizione dell’idea di pirateria e nella sua distinzione rispetto a quella della (guerra di) corsa. La storia dell’idea di pirateria e dell’idea di corsa è strategica al fine della definizione della fattispecie di “pirateria” e “rischio pirateria” e della sua distinzione rispetto a quella di “war risk” (pp. 449 - 451). Ciò posto, la riconduzione del rischio pirateria nell’alveo dei rischi di mare comporta la sua normale assicurabilità come confermato dalla prassi delle assicurazioni marittime delle merci (polizze all risks), e segnatamente dall’art. 6 delle Institute Cargo Clauses (A). Il rischio pirateria è così incluso fra i “general perils of the sea” (Arnould). Per altro verso, la drammatica crescita del rischio pirateria in alcune zone ha dato luogo alla elaborazione di specifiche clausole tipo in sede di BIMCO (Baltic and Maritime Council) (pp. 457 – 463). E’ in ogni caso essenziale che la definizione del rischio pirateria adottata dalle polizze e soprattutto la sua interpretazione sia coerente con il “popular meaning” attribuito al termine pirateria in coerenza con il principio di “good faith”

Assicurazione marittima ed assicurabilità del rischio pirateria

MOLITERNI, Francesco
2011-01-01

Abstract

Il contributo in materia di assicurazione del rischio pirateria muove essenzialmente dalla considerazione, che si tratta di un “ancient risk with modern faces” (p. 449). Premessa che si traduce in una impostazione di tipo motodologico: i classici hanno in tale materia una loro attualità e modernità peculiare, in particolare nella definizione dell’idea di pirateria e nella sua distinzione rispetto a quella della (guerra di) corsa. La storia dell’idea di pirateria e dell’idea di corsa è strategica al fine della definizione della fattispecie di “pirateria” e “rischio pirateria” e della sua distinzione rispetto a quella di “war risk” (pp. 449 - 451). Ciò posto, la riconduzione del rischio pirateria nell’alveo dei rischi di mare comporta la sua normale assicurabilità come confermato dalla prassi delle assicurazioni marittime delle merci (polizze all risks), e segnatamente dall’art. 6 delle Institute Cargo Clauses (A). Il rischio pirateria è così incluso fra i “general perils of the sea” (Arnould). Per altro verso, la drammatica crescita del rischio pirateria in alcune zone ha dato luogo alla elaborazione di specifiche clausole tipo in sede di BIMCO (Baltic and Maritime Council) (pp. 457 – 463). E’ in ogni caso essenziale che la definizione del rischio pirateria adottata dalle polizze e soprattutto la sua interpretazione sia coerente con il “popular meaning” attribuito al termine pirateria in coerenza con il principio di “good faith”
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