La Corte di Lussemburgo ha affermato che il diritto UE si oppone ad una legislazione nazionale la quale, con l’introduzione di una procedura incidentale di controllo di costituzionalità delle leggi di tipo “prioritario”, abbia l’effetto di impedire ai giudici nazionali di assicurare l’immediata efficacia del diritto comunitario e di limitare la possibilità di adire la Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale. La Corte di Lussemburgo ha inoltre considerato come, in effetti, l’art. 78-2, quarto comma, del codice penale francese, si ponga in contrasto con la disciplina europea Schengen sulla libertà di circolazione delle persone (e conseguentemente con l’impegno alla eliminazione dei controlli sulle stesse alle frontiere interne), con ciò dando effettivo corpo al problema sollevato dalla Cour de Cassation attinente alla contestualità di un dubbio di costituzionalità e di convenzionalità. Ciononostante il giudice comunitario ha affermato che spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui si discute, e dunque la legge organica, possa essere interpretata in modo conforme a quanto richiesto dal diritto comunitario (così come in effetti già fatto dal Conseil Consitutionnel).

L’eccezione “prioritaria” di costituzionalità francese deve cedere il passo alla pregiudizialità comunitaria: la pronuncia Melki-Abdeli della Corte di giustizia

FABIANO, LAURA
2010-01-01

Abstract

La Corte di Lussemburgo ha affermato che il diritto UE si oppone ad una legislazione nazionale la quale, con l’introduzione di una procedura incidentale di controllo di costituzionalità delle leggi di tipo “prioritario”, abbia l’effetto di impedire ai giudici nazionali di assicurare l’immediata efficacia del diritto comunitario e di limitare la possibilità di adire la Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale. La Corte di Lussemburgo ha inoltre considerato come, in effetti, l’art. 78-2, quarto comma, del codice penale francese, si ponga in contrasto con la disciplina europea Schengen sulla libertà di circolazione delle persone (e conseguentemente con l’impegno alla eliminazione dei controlli sulle stesse alle frontiere interne), con ciò dando effettivo corpo al problema sollevato dalla Cour de Cassation attinente alla contestualità di un dubbio di costituzionalità e di convenzionalità. Ciononostante il giudice comunitario ha affermato che spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui si discute, e dunque la legge organica, possa essere interpretata in modo conforme a quanto richiesto dal diritto comunitario (così come in effetti già fatto dal Conseil Consitutionnel).
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