Recenti modifiche delle norme di diritto internazionale privato italiano in materia di filiazione e di rapporti tra genitori e figli prevedono una estesa applicazione della lex fori utilizzando la categoria delle norme di applicazione necessaria sia qualificando espressamente come tali le norme italiane che sanciscono l’unicità dello stato di figlio e sia implicitamente considerando come tali le norme italiane che prevedono provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (c.d. provvedimenti de potestate), le norme italiane attributive della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori e quelle relative al dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio. La limitazione più considerevole del richiamo al diritto straniero che ne consegue risulta tuttavia solo rispetto a quelle concernenti entrambi i genitori. In caso di sostituzione nell’art. 42 della legge n. 218/1995 della Convenzione dell’Aja del 1996 a quella del 1961, è infine da ipotizzare un’abrogazione tacita rispetto alle norme italiane relative ai c.d. provvedimenti de potestate laddove resterebbe impregiudicata l’applicazione necessaria delle norme italiane concernenti la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e il dovere di ambedue rispetto al mantenimento.
Tendenze legeforiste nelle recenti modifiche delle norme di diritto internazionale privato italiano in materia di filiazione e di rapporti tra genitori e figli: alcune riflessioni
andrea cannone
2019-01-01
Abstract
Recenti modifiche delle norme di diritto internazionale privato italiano in materia di filiazione e di rapporti tra genitori e figli prevedono una estesa applicazione della lex fori utilizzando la categoria delle norme di applicazione necessaria sia qualificando espressamente come tali le norme italiane che sanciscono l’unicità dello stato di figlio e sia implicitamente considerando come tali le norme italiane che prevedono provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (c.d. provvedimenti de potestate), le norme italiane attributive della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori e quelle relative al dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio. La limitazione più considerevole del richiamo al diritto straniero che ne consegue risulta tuttavia solo rispetto a quelle concernenti entrambi i genitori. In caso di sostituzione nell’art. 42 della legge n. 218/1995 della Convenzione dell’Aja del 1996 a quella del 1961, è infine da ipotizzare un’abrogazione tacita rispetto alle norme italiane relative ai c.d. provvedimenti de potestate laddove resterebbe impregiudicata l’applicazione necessaria delle norme italiane concernenti la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e il dovere di ambedue rispetto al mantenimento.File | Dimensione | Formato | |
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