L’art. 26, d.lgs. n. 346/1990, consente di detrarre dal tributo successorio le imposte pagate in uno Stato estero, in relazione alla medesima successione e ai beni esistenti in tale Stato, fino alla concorrenza della parte dell’imposta di successione (nazionale) proporzionale al valore dei beni situati all’estero. Dal punto di vista contabile, la detrazione consiste in una sottrazione, ossia una diminuzione del pagamento di quanto altrimenti sarebbe stato dovuto; al pari della riduzione dell’entità del tributo, anche la detrazione rappresenta pur sempre un vantaggio per il contribuente, senza però costituire un’agevolazione.
Commento all’art. 26, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
parente salvatore antonello
2019-01-01
Abstract
L’art. 26, d.lgs. n. 346/1990, consente di detrarre dal tributo successorio le imposte pagate in uno Stato estero, in relazione alla medesima successione e ai beni esistenti in tale Stato, fino alla concorrenza della parte dell’imposta di successione (nazionale) proporzionale al valore dei beni situati all’estero. Dal punto di vista contabile, la detrazione consiste in una sottrazione, ossia una diminuzione del pagamento di quanto altrimenti sarebbe stato dovuto; al pari della riduzione dell’entità del tributo, anche la detrazione rappresenta pur sempre un vantaggio per il contribuente, senza però costituire un’agevolazione.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Commento art. 26 d.lgs. n. 346 del 1990.pdf
non disponibili
Tipologia:
Documento in Versione Editoriale
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
458.46 kB
Formato
Adobe PDF
|
458.46 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.