L’art. 25, d.lgs. n. 346/1990, contiene la disamina delle riduzioni dell’imposta, in deroga ai criteri ordinari di determinazione del tributo successorio, attraverso la previsione di cinque distinte ipotesi: l’apertura di un’altra successione nel quinquennio; la presenza nell’attivo ereditario di beni immobili culturali non vincolati; la successione di fondi rustici nell’ambito di una famiglia diretto-coltivatrice; la devoluzione, al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto, di immobili adibiti all’esercizio di un’impresa familiare artigiana; la devoluzione di aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicati in Comuni montani (ipotesi di riduzione che, per effetto di una testuale previsione normativa, viene estesa anche alle donazioni). La riduzione - quale modifica in diminuzione dell’imposta, che viene ad essere limitata dal punto di vista quantitativo, senza che ne sia alterata la natura - va, comunque, tenuta distinta dall’agevolazione, malgrado entrambe le figure abbiano in comune il perseguimento di un vantaggio finalizzato ad alleggerire l’entità del tributo: da un lato, i motivi ispiratori delle due fattispecie sono diversi; dall’altro, a differenza delle riduzioni, le agevolazioni sono solitamente introdotte nel sistema impositivo con provvedimenti legislativi diversi da quelli istitutivi del tributo di riferimento.

Commento all’art. 25, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

parente salvatore antonello
2019-01-01

Abstract

L’art. 25, d.lgs. n. 346/1990, contiene la disamina delle riduzioni dell’imposta, in deroga ai criteri ordinari di determinazione del tributo successorio, attraverso la previsione di cinque distinte ipotesi: l’apertura di un’altra successione nel quinquennio; la presenza nell’attivo ereditario di beni immobili culturali non vincolati; la successione di fondi rustici nell’ambito di una famiglia diretto-coltivatrice; la devoluzione, al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto, di immobili adibiti all’esercizio di un’impresa familiare artigiana; la devoluzione di aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicati in Comuni montani (ipotesi di riduzione che, per effetto di una testuale previsione normativa, viene estesa anche alle donazioni). La riduzione - quale modifica in diminuzione dell’imposta, che viene ad essere limitata dal punto di vista quantitativo, senza che ne sia alterata la natura - va, comunque, tenuta distinta dall’agevolazione, malgrado entrambe le figure abbiano in comune il perseguimento di un vantaggio finalizzato ad alleggerire l’entità del tributo: da un lato, i motivi ispiratori delle due fattispecie sono diversi; dall’altro, a differenza delle riduzioni, le agevolazioni sono solitamente introdotte nel sistema impositivo con provvedimenti legislativi diversi da quelli istitutivi del tributo di riferimento.
2019
978-88-495-3690-4
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