L’art. 24, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, specificando quanto già previsto dal precedente art. 20, consente eccezionalmente la deduzione di passività non prettamente ereditarie, ma legate alla vicenda successoria complessivamente considerata, dettandone condizioni e limiti. Si tratta delle spese mediche e chirurgiche e delle spese funerarie: le prime, sostenute dagli eredi per il de cuius negli ultimi sei mesi di vita, sono deducibili purché risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione; le seconde sono deducibili subordinatamente al rispetto di precisi parametri quantitativi.
Commento all’art. 24, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
parente salvatore antonello
2019-01-01
Abstract
L’art. 24, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, specificando quanto già previsto dal precedente art. 20, consente eccezionalmente la deduzione di passività non prettamente ereditarie, ma legate alla vicenda successoria complessivamente considerata, dettandone condizioni e limiti. Si tratta delle spese mediche e chirurgiche e delle spese funerarie: le prime, sostenute dagli eredi per il de cuius negli ultimi sei mesi di vita, sono deducibili purché risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione; le seconde sono deducibili subordinatamente al rispetto di precisi parametri quantitativi.File | Dimensione | Formato | |
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