L’art. 23, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, subordina la deducibilità delle passività ereditarie ad un duplice ordine di presupposti, che, oltre ad essere indispensabili, si presentano tra loro inscindibilmente connessi: la giuridica esistenza di un debito di data anteriore all’apertura della successione; la produzione di una documentazione idonea a comprovare il debito, salvo avvalersi di prove alternative in ipotesi tassative.
Commento all’art. 23, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
parente salvatore antonello
2019-01-01
Abstract
L’art. 23, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, subordina la deducibilità delle passività ereditarie ad un duplice ordine di presupposti, che, oltre ad essere indispensabili, si presentano tra loro inscindibilmente connessi: la giuridica esistenza di un debito di data anteriore all’apertura della successione; la produzione di una documentazione idonea a comprovare il debito, salvo avvalersi di prove alternative in ipotesi tassative.File in questo prodotto:
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