L’art. 22, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, individua precisi limiti alla deducibilità delle passività ereditarie, escludendo la possibilità di portare in deduzione i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario e consentendo, ove i beni o i diritti acquistati siano compresi solo in parte nell’attivo, la deduzione in proporzione al valore di tale parte. Emerge, così, un atteggiamento di particolare cautela da parte del legislatore tributario, che assoggetta ad imposizione gli elementi dell’attivo in grado di determinare un ampliamento della massa imponibile, subordinando, però, la deducibilità delle passività alla sussistenza di testuali parametri.
Commento all’art. 22, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
parente salvatore antonello
2019-01-01
Abstract
L’art. 22, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, individua precisi limiti alla deducibilità delle passività ereditarie, escludendo la possibilità di portare in deduzione i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario e consentendo, ove i beni o i diritti acquistati siano compresi solo in parte nell’attivo, la deduzione in proporzione al valore di tale parte. Emerge, così, un atteggiamento di particolare cautela da parte del legislatore tributario, che assoggetta ad imposizione gli elementi dell’attivo in grado di determinare un ampliamento della massa imponibile, subordinando, però, la deducibilità delle passività alla sussistenza di testuali parametri.File | Dimensione | Formato | |
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