L’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, enuncia la condizione generale di deducibilità dei debiti ereditari, di qualunque specie, statuendo che gli stessi devono risultare da atto scritto avente data certa anteriore al momento di apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. I commi successivi stabiliscono, invece, regole peculiari in ordine a determinate tipologie di debiti, delineando dei mezzi di prova alternativi e non sostitutivi, rispetto alla prova generale, valida per ogni specie di passività.
Commento all’art. 21, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
parente salvatore antonello
2019-01-01
Abstract
L’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, enuncia la condizione generale di deducibilità dei debiti ereditari, di qualunque specie, statuendo che gli stessi devono risultare da atto scritto avente data certa anteriore al momento di apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. I commi successivi stabiliscono, invece, regole peculiari in ordine a determinate tipologie di debiti, delineando dei mezzi di prova alternativi e non sostitutivi, rispetto alla prova generale, valida per ogni specie di passività.File in questo prodotto:
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