L’art. 20, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, reca la disciplina di carattere generale concernente le passività deducibili dall’attivo ereditario, distinguendole in due categorie: debiti del defunto, esistenti alla data di apertura della successione; spese mediche e funerarie, relative al defunto e sopportate dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita. La deduzione è consentita alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi artt. 21-24 del medesimo testo normativo, che dettano una disciplina specifica in ordine alla formazione della massa passiva.

Commento all’art. 20, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

parente salvatore antonello
2019-01-01

Abstract

L’art. 20, d.lgs. n. 346/1990, nell’ambito del tributo successorio, reca la disciplina di carattere generale concernente le passività deducibili dall’attivo ereditario, distinguendole in due categorie: debiti del defunto, esistenti alla data di apertura della successione; spese mediche e funerarie, relative al defunto e sopportate dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita. La deduzione è consentita alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi artt. 21-24 del medesimo testo normativo, che dettano una disciplina specifica in ordine alla formazione della massa passiva.
2019
978-88-495-3690-4
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