L’art. 7, tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, nell’originaria formulazione, regolamentava l’assoggettamento al tributo di registro dei soli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli. Successivamente, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 14, l. 5 maggio 1989, n. 171, il regime impositivo è stato esteso ai medesimi atti relativi alle unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi), assoggettati all’imposta di registro in misura fissa, il cui ammontare differisce a seconda della tipologia e della lunghezza dell’unità da diporto considerata. Nell’attuale configurazione normativa, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 446/1997, solo gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto le unità da diporto sono assoggettati all’obbligo di registrazione, con conseguente applicazione del tributo di registro in misura fissa, in quanto quelli relativi agli autoveicoli o ai motocicli scontano l’imposta provinciale di trascrizione.
Titolo: | Commento all’art. 7, Tariffa, Parte prima, d.P.R. 24 aprile 1986, n. 131 |
Autori: | PARENTE, SALVATORE ANTONELLO (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2019 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/240530 |
ISBN: | 978-88-495-3690-4 |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
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