Il contratto di locazione, quale atto idoneo a costituire manifestazione di capacità contributiva, rientra tra quelli assoggettati all’imposta di registro, con le aliquote prescritte dall’art. 5, tariffa, parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986. La norma contempla, altresì, il regime del tributo di registro applicabile alle concessioni sui beni demaniali e alle relative cessioni e surrogazioni, alla concessione di diritti d’acqua a tempo determinato ed ai contratti di comodato di beni immobili. Nel corso dell’evoluzione normativa, l’assoggettamento ad imposizione e le modalità di registrazione sono state diversificate tenendo conto della forma del contratto, del suo oggetto e dell’ammontare del corrispettivo pattuito.
Commento all’art. 5, Tariffa, Parte prima, d.P.R. 24 aprile 1986, n. 131
parente salvatore antonello
2019-01-01
Abstract
Il contratto di locazione, quale atto idoneo a costituire manifestazione di capacità contributiva, rientra tra quelli assoggettati all’imposta di registro, con le aliquote prescritte dall’art. 5, tariffa, parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986. La norma contempla, altresì, il regime del tributo di registro applicabile alle concessioni sui beni demaniali e alle relative cessioni e surrogazioni, alla concessione di diritti d’acqua a tempo determinato ed ai contratti di comodato di beni immobili. Nel corso dell’evoluzione normativa, l’assoggettamento ad imposizione e le modalità di registrazione sono state diversificate tenendo conto della forma del contratto, del suo oggetto e dell’ammontare del corrispettivo pattuito.File | Dimensione | Formato | |
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