Malgrado, nel sistema delle fonti, gli atti di natura dichiarativa siano soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dell’1%, come prescritto dall’art. 3, tariffa, parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986, l’assoggettamento ad imposizione di talune fattispecie genera non poche criticità, in ragione del loro incerto inquadramento giuridico: è il caso dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, della promessa di pagamento, della ricognizione di debito, del condominio precostituito e della divisione.
Commento all’art. 3, Tariffa, Parte prima, d.P.R. 24 aprile 1986, n. 131
parente salvatore antonello
2019-01-01
Abstract
Malgrado, nel sistema delle fonti, gli atti di natura dichiarativa siano soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dell’1%, come prescritto dall’art. 3, tariffa, parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986, l’assoggettamento ad imposizione di talune fattispecie genera non poche criticità, in ragione del loro incerto inquadramento giuridico: è il caso dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, della promessa di pagamento, della ricognizione di debito, del condominio precostituito e della divisione.File in questo prodotto:
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