L’art. 410-bis c.p.p. assicura l’intervento dell’ offeso dal reato nel procedimento di archiviazione. Il comma 1 indica le nullità del decreto, correlati allintervento dell’ offeso, ex artt. 408 commi 2 , 3 e 3 bis e 411 comma 1 bis c.p.p. . Le criticità della disposizione. 1) L’elenco delle nullità del decreto ( il giudice che ha omesso di pronunciarsi sulla ammissibilità dell’opposizione, o la dichiara inammissibile ) accomuna al percorso ordinario quello per le ipotesi di particolare tenuità del fatto, ma richiamando il termine di cui all’art. 408 commi 3 e3 bis (il provvedimento emesso prima della scadenza dei termini per l’opposizione e questa non è stata prodotta ) esclude la medesima garanzia per fatto tenue ex art. 411 comma 1 bis, evidenziando carenza di coordinamento tra le forme di procedimento archiviativo. 2) L’ordinanza di archiviazione, comma 2, risulta viziata da nullità per violazione delle regole dell’udienza ex art. 127 comma 5 : l’avviso di fissazione e la notificazione, l’intervento dei destinatari di tali avvisi e il legittimo impedimento dell’imputato . 3) Al comma 3, viene introdotto il reclamo, in sostituzione della Cassazione , quale strumento di controllo sull’invalidità dei provvedimenti archiviativi, quasi del tutto estraneo al procedimento penale.
Nuovi profili dell’archiviazione. L’introdotto art. 410 bis c.p.p. tra garanzie e limiti per l’offeso dal reato
Iandolo, Lucia
2018-01-01
Abstract
L’art. 410-bis c.p.p. assicura l’intervento dell’ offeso dal reato nel procedimento di archiviazione. Il comma 1 indica le nullità del decreto, correlati allintervento dell’ offeso, ex artt. 408 commi 2 , 3 e 3 bis e 411 comma 1 bis c.p.p. . Le criticità della disposizione. 1) L’elenco delle nullità del decreto ( il giudice che ha omesso di pronunciarsi sulla ammissibilità dell’opposizione, o la dichiara inammissibile ) accomuna al percorso ordinario quello per le ipotesi di particolare tenuità del fatto, ma richiamando il termine di cui all’art. 408 commi 3 e3 bis (il provvedimento emesso prima della scadenza dei termini per l’opposizione e questa non è stata prodotta ) esclude la medesima garanzia per fatto tenue ex art. 411 comma 1 bis, evidenziando carenza di coordinamento tra le forme di procedimento archiviativo. 2) L’ordinanza di archiviazione, comma 2, risulta viziata da nullità per violazione delle regole dell’udienza ex art. 127 comma 5 : l’avviso di fissazione e la notificazione, l’intervento dei destinatari di tali avvisi e il legittimo impedimento dell’imputato . 3) Al comma 3, viene introdotto il reclamo, in sostituzione della Cassazione , quale strumento di controllo sull’invalidità dei provvedimenti archiviativi, quasi del tutto estraneo al procedimento penale.File | Dimensione | Formato | |
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