Come è noto, il Trattato di Amsterdam ha, a suo tempo, “comunitarizzato” la disciplina dei visti, dell’asilo e dell’immigrazione nell’Unione europea. L’evoluzione in parola è stata completata per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, ai sensi dell’art. 79, par. 1 «(L)’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani». Il par. 2 elenca i settori nei quali si svolge quella politica: tra gli stessi figurano l’immigrazione «clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare»; nonché la «lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori». D’altro canto, l’Unione «può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri» (par. 3). L’attenzione è dedicata alle misure sull'immigrazione irregolare negli atti derivati e negli accordi di riammissione, alla luce della prassi giurisprudenziale e dell’operare in materia dei diritti individuali richiamati dall'art. 6 TUE. Così, in particolare, per quanto riguarda le misure sui vettori; la disciplina sulle sanzioni dei datori di lavori che assumano cittadini di Stati terzi in condizione irregolare, in materia di rimpatrio e di allontanamento degli irregolari; nonché l’operare congiunto degli accordi riammissione con il c.d. principio del safe third contry.

Lezioni su la disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione europea

CELLAMARE, Giovanni
2011-01-01

Abstract

Come è noto, il Trattato di Amsterdam ha, a suo tempo, “comunitarizzato” la disciplina dei visti, dell’asilo e dell’immigrazione nell’Unione europea. L’evoluzione in parola è stata completata per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, ai sensi dell’art. 79, par. 1 «(L)’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani». Il par. 2 elenca i settori nei quali si svolge quella politica: tra gli stessi figurano l’immigrazione «clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare»; nonché la «lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori». D’altro canto, l’Unione «può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri» (par. 3). L’attenzione è dedicata alle misure sull'immigrazione irregolare negli atti derivati e negli accordi di riammissione, alla luce della prassi giurisprudenziale e dell’operare in materia dei diritti individuali richiamati dall'art. 6 TUE. Così, in particolare, per quanto riguarda le misure sui vettori; la disciplina sulle sanzioni dei datori di lavori che assumano cittadini di Stati terzi in condizione irregolare, in materia di rimpatrio e di allontanamento degli irregolari; nonché l’operare congiunto degli accordi riammissione con il c.d. principio del safe third contry.
2011
978-88-348-2710-9
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