Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.leg. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste; la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
Titolo: | "Primo incontro”, comparizione personale delle parti, effettività della mediazione |
Autori: | DALFINO, Domenico (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2019 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/234745 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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