Il lavoro approfondisce la problematica della protezione internazionale e dei limiti all’allontanamento da riconoscere nel caso dello straniero malato che sia irregolarmente presente in Italia. In particolare, esso precisa l’ambito di applicazione della nuova tipologia di permesso di soggiorno per cure mediche - introdotto all’art. 19, 2° comma, lett. d-bis) TUI - quale risulta da una lettura sistematica, alla luce degli obblighi europei. L’esame della giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 3 CEDU e l’analisi delle decisioni rese dalla Corte di Giustizia UE relativamente all’art. 15, lett. b) della c.d. direttiva qualifiche conducono ad individuare fattispecie in cui le condizioni di salute dello straniero, per la loro particolare gravità, determinano il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, di cui all’art. 23 d.lgs. 251 del 2007, o di quello per «protezione speciale», di cui all’art. 32, 3° comma, d.lgs. 25 del 2008. Se ne conclude che, contrariamente a quanto sembrerebbe indicare il tenore letterale del predetto art. 19, 2° comma, lett. d-bis), il permesso di soggiorno per cure mediche si applica a casi di patologie fisiche e psichiche di medio livello di gravità, con ampliamento della protezione dello straniero malato rispetto a quanto imposto dagli obblighi europei.
Il divieto di allontanamento dello straniero per ragioni di salute e il c.d. decreto Salvini
Gabriella Carella
2019-01-01
Abstract
Il lavoro approfondisce la problematica della protezione internazionale e dei limiti all’allontanamento da riconoscere nel caso dello straniero malato che sia irregolarmente presente in Italia. In particolare, esso precisa l’ambito di applicazione della nuova tipologia di permesso di soggiorno per cure mediche - introdotto all’art. 19, 2° comma, lett. d-bis) TUI - quale risulta da una lettura sistematica, alla luce degli obblighi europei. L’esame della giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 3 CEDU e l’analisi delle decisioni rese dalla Corte di Giustizia UE relativamente all’art. 15, lett. b) della c.d. direttiva qualifiche conducono ad individuare fattispecie in cui le condizioni di salute dello straniero, per la loro particolare gravità, determinano il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, di cui all’art. 23 d.lgs. 251 del 2007, o di quello per «protezione speciale», di cui all’art. 32, 3° comma, d.lgs. 25 del 2008. Se ne conclude che, contrariamente a quanto sembrerebbe indicare il tenore letterale del predetto art. 19, 2° comma, lett. d-bis), il permesso di soggiorno per cure mediche si applica a casi di patologie fisiche e psichiche di medio livello di gravità, con ampliamento della protezione dello straniero malato rispetto a quanto imposto dagli obblighi europei.File | Dimensione | Formato | |
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