Il saggio propone una prima riflessione attorno alla tradizionale portata descrittiva e definitoria dell’art. 2082 c.c. riletta in uno scorcio sistematico diverso da quello del 1942, essenzialmente in ragione della normazione primaria intervenuta dagli anni novanta in poi sotto il versante della c.d. “amministrativizzazione” dell’esercizio dell’impresa e della c.d. “impresa sociale”. L’introduzione di vincoli sempre crescenti a processi di natura “amministrativa” finalizzati alla tutela degli interessi nuovi legati essenzialmente al mercato, per poter descrivere efficacemente – sul piano giuridico e all’attualità – la particolare attività economica, ha creato il bisogno di cercare un nuovo punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dell’imprenditore e quelle dei terzi, non più necessariamente solo creditori. Attraverso un’analisi storica, la riflessione ha mostrato come nel tempo i percorsi che hanno cercato di assestare tale equilibrio sono stati diversi: (a) dal diritto spontaneo sovranazionale dei mercanti (il c.d. “ius mercatorum” o la c.d. “lex mercatoria”) che selezionava le regole direttamente senza mediazione della società politica (ecclesiastici, nobili, militari, stranieri) che si vedeva imposte tali regole e tutele; (b) al diritto unificato statale dei mercanti della Francia del XVII secolo che si presentava come un diritto in cui l’inizio dell’attività di impresa costituiva un “privilegio” concesso dal sovrano che esercitava un controllo preventivo sulla “meritevolezza” del mercante (e, quindi, sulla mancanza di pericoli per i terzi e il mercato); (c) al diritto libero di intrapresa del c.d. “Laissez faire, laissez passer” affermato da Colbert che ha aperto la strada al liberismo economico del XIX secolo. Su queste basi, il nostro ordinamento non può più descrivere l’impresa solo attraverso la definizione dell’art. 2082 c.c. ma – senza che sia possibile considerarla né un “privilegio” concesso ad alcuni dallo Stato né un’attività economica autoregolamentata dalla classe imprenditoriale – deve considerare come l’esercizio della “riserva di legge” di cui al secondo comma dell’art. 41 Cost. (sempre più spesso sollecitato da obblighi di adeguamento comunitario) abbia aperto la strada a tutele di interessi che vanno oltre la tradizionale dialettica imprenditore-creditore e che finiscono per caratterizzare, in punto di organizzazione dell’attività descritta dall’art. 2082 c.c., l’esercizio dell’impresa.
L’attività di impresa: dal “privilegio” alle “autorizzazioni”
Chionna,Vincenzo Vito
2016-01-01
Abstract
Il saggio propone una prima riflessione attorno alla tradizionale portata descrittiva e definitoria dell’art. 2082 c.c. riletta in uno scorcio sistematico diverso da quello del 1942, essenzialmente in ragione della normazione primaria intervenuta dagli anni novanta in poi sotto il versante della c.d. “amministrativizzazione” dell’esercizio dell’impresa e della c.d. “impresa sociale”. L’introduzione di vincoli sempre crescenti a processi di natura “amministrativa” finalizzati alla tutela degli interessi nuovi legati essenzialmente al mercato, per poter descrivere efficacemente – sul piano giuridico e all’attualità – la particolare attività economica, ha creato il bisogno di cercare un nuovo punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dell’imprenditore e quelle dei terzi, non più necessariamente solo creditori. Attraverso un’analisi storica, la riflessione ha mostrato come nel tempo i percorsi che hanno cercato di assestare tale equilibrio sono stati diversi: (a) dal diritto spontaneo sovranazionale dei mercanti (il c.d. “ius mercatorum” o la c.d. “lex mercatoria”) che selezionava le regole direttamente senza mediazione della società politica (ecclesiastici, nobili, militari, stranieri) che si vedeva imposte tali regole e tutele; (b) al diritto unificato statale dei mercanti della Francia del XVII secolo che si presentava come un diritto in cui l’inizio dell’attività di impresa costituiva un “privilegio” concesso dal sovrano che esercitava un controllo preventivo sulla “meritevolezza” del mercante (e, quindi, sulla mancanza di pericoli per i terzi e il mercato); (c) al diritto libero di intrapresa del c.d. “Laissez faire, laissez passer” affermato da Colbert che ha aperto la strada al liberismo economico del XIX secolo. Su queste basi, il nostro ordinamento non può più descrivere l’impresa solo attraverso la definizione dell’art. 2082 c.c. ma – senza che sia possibile considerarla né un “privilegio” concesso ad alcuni dallo Stato né un’attività economica autoregolamentata dalla classe imprenditoriale – deve considerare come l’esercizio della “riserva di legge” di cui al secondo comma dell’art. 41 Cost. (sempre più spesso sollecitato da obblighi di adeguamento comunitario) abbia aperto la strada a tutele di interessi che vanno oltre la tradizionale dialettica imprenditore-creditore e che finiscono per caratterizzare, in punto di organizzazione dell’attività descritta dall’art. 2082 c.c., l’esercizio dell’impresa.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Estratto saggio Chionna Studi Onore Bocchini.pdf
non disponibili
Tipologia:
Documento in Pre-print
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
1.52 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.52 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.