L’articolo 21, par. 1, TFUE, relativo al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’UE, vieta alle autorità competenti dello Stato membro di cui un individuo ha la cittadinanza di negare un diritto di soggiorno derivato, conformemente alle condizioni di cui all’art. 7, par. 1, della direttiva 2004/38/CE, al coniuge, cittadino di uno Stato terzo, non rilevando la circostanza che lo Stato di origine del cittadino UE vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
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Titolo: | Matrimonio same sex quale presupposto giuridico per l’applicazione di norme materiali europee |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2018 |
Abstract: | L’articolo 21, par. 1, TFUE, relativo al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’UE, vieta alle autorità competenti dello Stato membro di cui un individuo ha la cittadinanza di negare un diritto di soggiorno derivato, conformemente alle condizioni di cui all’art. 7, par. 1, della direttiva 2004/38/CE, al coniuge, cittadino di uno Stato terzo, non rilevando la circostanza che lo Stato di origine del cittadino UE vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/231542 |
Appare nelle tipologie: | 5.10 Banca dati |
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