L’articolo esamina la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 21 dicembre 2011 relativa al caso N.S. e altri. Questa decisione fornisce alcune linee guida sull’applicazione del regolamento Dublino II (n. 343/2003), il quale stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paesi terzi o da un apolide. La CGUE ha sottolineato il ruolo primario della tutela dei diritti fondamentali nell’applicazione della nozione di safe country e del principio di mutua fiducia tra Stati membri del sistema Dublino. Questi diritti, infatti, sono in grado di limitare il meccanismo di trasferimento ivi previsto al fine di proteggere i richiedenti asilo. In particolare, l’articolo evidenzia la portata e gli effetti della sentenza della CGUE, per la quale il diritto UE osta all’applicazione di una presunzione assoluta di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro responsabile secondo il sistema Dublino. Al contrario, l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente qualora non si possa ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nella condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato inducono a ritenere che il richiedente asilo si possa trovare ad affrontare un rischio reale di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante. In tal caso, secondo la Corte, lo Stato membro che deve effettuare il trasferimento del richiedente verso lo Stato competente ha l’obbligo di esercitare la c.d. “clausola di sovranità” del (vecchio) regolamento Dublino II o, in alternativa, identificare un altro Stato membro come responsabile, purché ciò non peggiori la violazione dei diritti fondamentali del richiedente.

Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri

MORGESE, GIUSEPPE
2012-01-01

Abstract

L’articolo esamina la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 21 dicembre 2011 relativa al caso N.S. e altri. Questa decisione fornisce alcune linee guida sull’applicazione del regolamento Dublino II (n. 343/2003), il quale stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paesi terzi o da un apolide. La CGUE ha sottolineato il ruolo primario della tutela dei diritti fondamentali nell’applicazione della nozione di safe country e del principio di mutua fiducia tra Stati membri del sistema Dublino. Questi diritti, infatti, sono in grado di limitare il meccanismo di trasferimento ivi previsto al fine di proteggere i richiedenti asilo. In particolare, l’articolo evidenzia la portata e gli effetti della sentenza della CGUE, per la quale il diritto UE osta all’applicazione di una presunzione assoluta di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro responsabile secondo il sistema Dublino. Al contrario, l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente qualora non si possa ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nella condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato inducono a ritenere che il richiedente asilo si possa trovare ad affrontare un rischio reale di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante. In tal caso, secondo la Corte, lo Stato membro che deve effettuare il trasferimento del richiedente verso lo Stato competente ha l’obbligo di esercitare la c.d. “clausola di sovranità” del (vecchio) regolamento Dublino II o, in alternativa, identificare un altro Stato membro come responsabile, purché ciò non peggiori la violazione dei diritti fondamentali del richiedente.
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