Il lavoro si propone di suggerire una riflessione sulle criticità che potrebbero caratterizzare la tutela della libertà religiosa individuale nei percorsi di de-radicalizzazione. Complessa è la demarcazione del confine tra uso strumentale della religione, finalizzato alla radicalizzazione violenta, e libertà di proselitismo, di credo e di appartenenza confessionale. Le azioni di monitoraggio e di prevenzione richiedono attività coordinate, che ricadono nella competenza dei singoli Stati europei e che non possono prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali, dalla laicità dello Stato, dall’affermare che il “terrorismo non ha religione”. La carenza di una legge, che in Italia orienti uniformemente le strategie di prevenzione della radicalizzazione e le azioni di de-radicalizzazione, che l’Europa ci sollecita a realizzare (2015/2063 - INI), non impedisce di avviare percorsi secondo gli strumenti di cui il nostro ordinamento è già dotato come le misure di prevenzione e di attivare azioni di contro-narrativa costituzionalmente orientata. I percorsi di de-radicalizzazione dovranno orientarsi nel rispetto, cioè, del patrimonio delle scelte individuali religiose e riflettere, specialmente ove derivino da misure dalle autorità giudiziarie, l’azione di uno Stato laico per definizione equidistante e imparziale nei confronti di tutte le religioni (C. cost. nn. 203/89, 334/96).
LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA INDIVIDUALE NEI PERCORSI DI DERADICALIZZAZIONE
laura sabrina martucci
2019-01-01
Abstract
Il lavoro si propone di suggerire una riflessione sulle criticità che potrebbero caratterizzare la tutela della libertà religiosa individuale nei percorsi di de-radicalizzazione. Complessa è la demarcazione del confine tra uso strumentale della religione, finalizzato alla radicalizzazione violenta, e libertà di proselitismo, di credo e di appartenenza confessionale. Le azioni di monitoraggio e di prevenzione richiedono attività coordinate, che ricadono nella competenza dei singoli Stati europei e che non possono prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali, dalla laicità dello Stato, dall’affermare che il “terrorismo non ha religione”. La carenza di una legge, che in Italia orienti uniformemente le strategie di prevenzione della radicalizzazione e le azioni di de-radicalizzazione, che l’Europa ci sollecita a realizzare (2015/2063 - INI), non impedisce di avviare percorsi secondo gli strumenti di cui il nostro ordinamento è già dotato come le misure di prevenzione e di attivare azioni di contro-narrativa costituzionalmente orientata. I percorsi di de-radicalizzazione dovranno orientarsi nel rispetto, cioè, del patrimonio delle scelte individuali religiose e riflettere, specialmente ove derivino da misure dalle autorità giudiziarie, l’azione di uno Stato laico per definizione equidistante e imparziale nei confronti di tutte le religioni (C. cost. nn. 203/89, 334/96).File | Dimensione | Formato | |
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