Il saggio illustra l’incentivazione della partecipazione democratica alla vita dell’Unione attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini europei: efficace espressione di tale obiettivo è il diritto di ricorrere al Mediatore europeo. Il ricorso a tale organo dell’Unione si inserisce nel più ampio scenario dell’accesso alla giustizia nell’ordinamento sovranazionale da parte degli individui attraverso mezzi di soft law ed è espressione più autentica del dialogo tra cittadini ed istituzioni al di fuori da opprimenti vincoli burocratici. Tra gli elementi che spingono ad una valutazione senza dubbio positiva dell’operato del Mediatore sono da annoverare oltre che un’opportuna “funzione pedagogica” nei confronti dell’amministrazione al fine di migliorarne l’efficienza, quella di restituire fiducia nei confronti delle istituzioni avvicinando i cittadini alla governance dell’Unione. Non a caso il ricorso si caratterizza per la sua gratuità nonché la sua agevole utilizzazione, scevra da vincoli procedurali. Da non trascurare, inoltre, la circostanza che la riforma di Lisbona, fra gli elementi d’innovazione, ha introdotto un legame più stretto con la Corte di giustizia consentendo al Mediatore di intervenire, sebbene in modo non autonomo, direttamente presso di essa in pendenza di una lite che interessi un caso di cattiva amministrazione. Peraltro, non è stata colta l’occasione per risolvere l’annosa questione della mancanza di legittimazione passiva del Mediatore nei ricorsi in carenza e per annullamento in considerazione del carattere non vincolante dei suoi atti e della loro inidoneità a produrre effetti nei confronti di terzi.

Il Mediatore europeo nel Trattato di Lisbona

ROMITO, Angela Maria
2011-01-01

Abstract

Il saggio illustra l’incentivazione della partecipazione democratica alla vita dell’Unione attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini europei: efficace espressione di tale obiettivo è il diritto di ricorrere al Mediatore europeo. Il ricorso a tale organo dell’Unione si inserisce nel più ampio scenario dell’accesso alla giustizia nell’ordinamento sovranazionale da parte degli individui attraverso mezzi di soft law ed è espressione più autentica del dialogo tra cittadini ed istituzioni al di fuori da opprimenti vincoli burocratici. Tra gli elementi che spingono ad una valutazione senza dubbio positiva dell’operato del Mediatore sono da annoverare oltre che un’opportuna “funzione pedagogica” nei confronti dell’amministrazione al fine di migliorarne l’efficienza, quella di restituire fiducia nei confronti delle istituzioni avvicinando i cittadini alla governance dell’Unione. Non a caso il ricorso si caratterizza per la sua gratuità nonché la sua agevole utilizzazione, scevra da vincoli procedurali. Da non trascurare, inoltre, la circostanza che la riforma di Lisbona, fra gli elementi d’innovazione, ha introdotto un legame più stretto con la Corte di giustizia consentendo al Mediatore di intervenire, sebbene in modo non autonomo, direttamente presso di essa in pendenza di una lite che interessi un caso di cattiva amministrazione. Peraltro, non è stata colta l’occasione per risolvere l’annosa questione della mancanza di legittimazione passiva del Mediatore nei ricorsi in carenza e per annullamento in considerazione del carattere non vincolante dei suoi atti e della loro inidoneità a produrre effetti nei confronti di terzi.
2011
9788866110552
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